Art. 3.
               Individuazione dei soggetti beneficiari
  I  soggetti  destinatari  dei  benefici  finanziari dovranno essere
individuati tra enti pubblici o privati operanti  nel  settore  fore-
stale  ed ambientale che, a giudizio del Corpo forestale dello Stato,
appaiono in grado di offrire servizi specializzati e di assicurare il
conseguimento dei migliori risultati.
  Pena la nullita' della domanda di finanziamento, la domanda stessa,
in duplice copia, dovra' essere corredata da:
    a) atto costitutivo e statuto del richiedente;
    b) progetto delle iniziative che si intendono realizzare;
    c)  modalita'  di  esecuzione  e  obiettivi  che  si  prevede  di
conseguire;
    d) preventivo di spesa;
    e)   dichiarazione   del  legale  rappresentante,  intesa  a  far
conoscere se trattasi di un finanziamento unico o se ne  siano  stati
concessi altri per lo stesso scopo;
    f) documentazione conforme alla legge antimafia.
  Nella  valutazione  delle  istanze  sara'  data  priorita' a quegli
organismi:
   la cui attivita' istituzionale sia strettamente attinente  con  il
comparto foreste ed ambiente;
   le cui proposte abbiano valenza nazionale o interregionale;
   che  abbiano  gia' collaborato con successo con il Corpo forestale
dello Stato.