Art. 3. Individuazione dei soggetti beneficiari I soggetti destinatari dei benefici finanziari dovranno essere individuati tra enti pubblici o privati operanti nel settore fore- stale ed ambientale che, a giudizio del Corpo forestale dello Stato, appaiono in grado di offrire servizi specializzati e di assicurare il conseguimento dei migliori risultati. Pena la nullita' della domanda di finanziamento, la domanda stessa, in duplice copia, dovra' essere corredata da: a) atto costitutivo e statuto del richiedente; b) progetto delle iniziative che si intendono realizzare; c) modalita' di esecuzione e obiettivi che si prevede di conseguire; d) preventivo di spesa; e) dichiarazione del legale rappresentante, intesa a far conoscere se trattasi di un finanziamento unico o se ne siano stati concessi altri per lo stesso scopo; f) documentazione conforme alla legge antimafia. Nella valutazione delle istanze sara' data priorita' a quegli organismi: la cui attivita' istituzionale sia strettamente attinente con il comparto foreste ed ambiente; le cui proposte abbiano valenza nazionale o interregionale; che abbiano gia' collaborato con successo con il Corpo forestale dello Stato.