Art. 5.
                       Attivita' di controllo
  L'attivita'   di   controllo  verra'  effettuata  da  una  apposita
commissione composta da funzionari del Corpo  forestale  dello  Stato
che avra' il compito di esprimere il proprio parere sulla regolarita'
del  consuntivo  di spesa, sulla documentazione contabile riguardante
le spese sostenute ed infine sulla conformita' delle attivita' svolte
a quelle oggetto del finanziamento.
  La commissione sara' composta da almeno tre funzionari di qualifica
non inferiore alla ottava.