Art. 5. Attivita' di controllo L'attivita' di controllo verra' effettuata da una apposita commissione composta da funzionari del Corpo forestale dello Stato che avra' il compito di esprimere il proprio parere sulla regolarita' del consuntivo di spesa, sulla documentazione contabile riguardante le spese sostenute ed infine sulla conformita' delle attivita' svolte a quelle oggetto del finanziamento. La commissione sara' composta da almeno tre funzionari di qualifica non inferiore alla ottava.