Art. 6.
                    Erogazione dei finanziamenti
  L'ufficio  competente valutera' di volta in volta la documentazione
attestante lo svolgimento delle attivita' programmate e finanziate  e
disporra'  i  conseguenti  pagamenti  in conformita' al preventivo di
spesa ed alla  verifica  tecnica  dei  risultati  e  comunque  previa
acquisizione del parere della commissione di cui al precedente art. 5
e secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.