Art. 6. Erogazione dei finanziamenti L'ufficio competente valutera' di volta in volta la documentazione attestante lo svolgimento delle attivita' programmate e finanziate e disporra' i conseguenti pagamenti in conformita' al preventivo di spesa ed alla verifica tecnica dei risultati e comunque previa acquisizione del parere della commissione di cui al precedente art. 5 e secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.