Art. 11. Effetti della convenzione La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le unita' sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla regione nonche' al Ministero della sanita', che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.