Art. 11.
                      Effetti della convenzione
  La  presente  convenzione  ha  effetto  oltre  che  tra  le   parti
contraenti,  anche  nei confronti di tutte le unita' sanitarie locali
del  servizio  sanitario  nazionale.  Essa  viene  comunicata,  entro
quindici  giorni  dalla relativa sottoscrizione, alla regione nonche'
al Ministero della sanita', che predispone l'elenco  nazionale  delle
convenzioni, curandone la opportuna diffusione.