Art. 5.
                             Formazione
   L'unita' sanitaria locale da' comunicazione alla sede operativa di
tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento  in  materia  di
tossicodipendenze  che  vengono  da  essa promosse, riconoscendo alla
stessa  sede  operativa  la  facolta'  di  parteciparvi  con   propri
operatori.
   Alla   sede   operativa   e'   consentito   di   partecipare  alla
programmazione delle varie attivita' realizzate in ambito locale  per
l'informazione   e  la  prevenzione  delle  tossicodipendenze.  Delle
eventuali iniziative di formazione organizzate dalla  sede  operativa
e'  data  comunicazione  all'unita'  sanitaria  locale che puo' farvi
partecipare il proprio personale.