Art. 5. Formazione L'unita' sanitaria locale da' comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facolta' di parteciparvi con propri operatori. Alla sede operativa e' consentito di partecipare alla programmazione delle varie attivita' realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa e' data comunicazione all'unita' sanitaria locale che puo' farvi partecipare il proprio personale.