Art. 8.
                            Inadempienze
   Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da  parte  della
sede operativa, devono essere contestate per iscritto, con fissazione
di un termine per la relativa regolarizzazione.
   Qualora   le   inadempienze   riguardino   la   comunicazione   di
interruzione o di  variazione  del  progetto  riabilitativo,  nonche'
spostamenti  da  una  sede  operativa ad un'altra non preventivamente
concordati, ovvero  non  previsti  nell'iniziale  progetto,  l'unita'
sanitaria  locale  di residenza del soggetto non corrisponde la retta
per il  periodo  contestato  e  segnala  l'inadempienza  alla  unita'
sanitaria locale nel cui territorio e' situata la sede operativa.
   Le parti hanno facolta' di avviare la procedura per la risoluzione
della  presente  convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli
obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione  dei
dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi,
o per gravi inosservanze della vigente normativa.