Art. 8. Inadempienze Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonche' spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'unita' sanitaria locale di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza alla unita' sanitaria locale nel cui territorio e' situata la sede operativa. Le parti hanno facolta' di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.