Art. 9.
                      Durata della convenzione
   La presente convenzione ha la durata di un anno ed entra in vigore
il ..................................................................
Essa si intende rinnovata per uguale periodo fino ad  un  massimo  di
tre  anni,  qualora  non venga disdetta da una delle parti contraenti
almeno tre mesi prima della scadenza, con  lettera  raccomandata  con
ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dall'art. 8.
   Alla  scadenza  dei  tre  anni  le parti sottopongono a verifica i
risultati conseguiti.