Art. 9. Durata della convenzione La presente convenzione ha la durata di un anno ed entra in vigore il .................................................................. Essa si intende rinnovata per uguale periodo fino ad un massimo di tre anni, qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dall'art. 8. Alla scadenza dei tre anni le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.