Art. 2. I sostituti di imposta titolari di imprese industriali o commerciali non domiciliate fiscalmente in Sardegna, ma con stabilimenti ed impianti situati nel territorio della predetta regione, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera negli stabilimenti ed impianti predetti, utilizzando i seguenti codici- tributo e gruppi: 1901 denominato: "retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita' aggiuntive e relativo conguaglio - impianti in Sardegna"; gruppo 69; 1902 denominato: "emolumenti arretrati - impianti in Sardegna"; gruppo 69; 1903 denominato: "emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - impianti in Sardegna"; gruppo 69; 1912 denominato: "indennita' per cessazione di rapporto di lavoro - impianti in Sardegna"; gruppo 69; 1913 denominato: "conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, effettuato primi due mesi anno successivo - impianti in Sardegna"; gruppo 69; 1960 denominato: "ritenute oggetto di sospensione - impianti in Sardegna"; gruppo 69. I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sardegna e stabilimenti ed impianti industriali e commerciali situati nel restante territorio nazionale esclusa la Sicilia devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera in stabilimenti ed impianti fuori della regione, distintamente dalle ritenute per il personale che presta la propria opera nella regione, utilizzando i seguenti codicitributo e gruppi: 1301 denominato: "retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilita' aggiuntive e relativo conguaglio - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70; 1302 denominato: "emolumenti arretrati - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70; 1303 denominato: "emolumenti corrisposti per prestazioni stagionali - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70; 1312 denominato: "indennita' per cessazione di rapporto di lavoro - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70; 1313 denominato: "conguaglio di cui all'art. 23, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, effettuato primi due mesi anno successivo - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70; 1360 denominato: "ritenute oggetto di sospensione - Sicilia e Sardegna - impianti fuori delle regioni"; gruppo 70.