Art. 3. I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sicilia e stabilimenti ed impianti in Sardegna, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nei predetti impianti in Sardegna, distintamente dalle ritenute per il personale che lavora in Sicilia e nel restante territorio nazionale, utilizzando gli stessi codici-tributo e gruppo di cui all'art. 2, primo comma, relativi alle ritenute effettuate per gli impianti in Sardegna. I sostituti di imposta con domicilio fiscale in Sardegna e stabilimenti ed impianti in Sicilia, devono versare le ritenute di cui all'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, sugli emolumenti corrisposti a soggetti che prestano la loro opera nei predetti impianti in Sicilia, distintamente dalle ritenute per il personale che lavora in Sardegna e nel restante territorio nazionale, utilizzando gli stessi codici-tributo e gruppo di cui all'art. 1, primo comma, relativi alle ritenute effettuate per gli impianti in Sicilia.