Art. 3.
  I  sostituti  di  imposta  con  domicilio  fiscale  in  Sicilia   e
stabilimenti  ed  impianti in Sardegna, devono versare le ritenute di
cui all'art. 23  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
600/1973,  sugli  emolumenti  corrisposti  a soggetti che prestano la
loro opera nei predetti impianti  in  Sardegna,  distintamente  dalle
ritenute  per  il  personale  che  lavora  in  Sicilia e nel restante
territorio nazionale, utilizzando gli stessi codici-tributo e  gruppo
di cui all'art. 2, primo comma, relativi alle ritenute effettuate per
gli impianti in Sardegna.
  I  sostituti  di  imposta  con  domicilio  fiscale  in  Sardegna  e
stabilimenti ed impianti in Sicilia, devono versare  le  ritenute  di
cui  all'art.  23  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n.
600/1973, sugli emolumenti corrisposti a  soggetti  che  prestano  la
loro  opera  nei  predetti  impianti  in Sicilia, distintamente dalle
ritenute per il personale che  lavora  in  Sardegna  e  nel  restante
territorio  nazionale, utilizzando gli stessi codici-tributo e gruppo
di cui all'art. 1, primo comma, relativi alle ritenute effettuate per
gli impianti in Sicilia.