Art. 5. Le somme riscosse dal concessionario con i codici-tributo di cui all'art. 1, comma primo, devono essere riversate, nei termini di cui all'art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, direttamente alla cassa regionale siciliana, con imputazione al competente capitolo di bilancio della regione sciliana. Le somme riscosse dal concessionario con i codicitributo di cui all'art. 2, comma primo, continuano ad essere riversate alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio della concessione stessa ad apposito articolo di nuova istituzione del cap. 1023. Il Ministero del tesoro provvedera' per l'attribuzione alla regione Sardegna di sette decimi del gettito. Le somme riscosse dai concessionari della riscossione della regione siciliana e della regione Sardegna, con codici-tributo 1301, 1302, 1303, 1312, 1313, 1360 di cui agli articoli 1, comma secondo, e 2, comma secondo, sono di competenza esclusiva dell'erario e devono essere riversate alle coesistenti Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con l'imputazione ad apposito articolo di nuova istituzione del cap. 1023.