Art. 5.
  Le somme riscosse dal concessionario con i  codici-tributo  di  cui
all'art.  1, comma primo, devono essere riversate, nei termini di cui
all'art. 73, del decreto del Presidente della Repubblica  28  gennaio
1988,  n.  43,  direttamente  alla  cassa  regionale  siciliana,  con
imputazione  al  competente  capitolo  di  bilancio   della   regione
sciliana.
  Le  somme  riscosse  dal  concessionario con i codicitributo di cui
all'art. 2, comma primo, continuano ad essere riversate alla  Sezione
di  tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio della
concessione stessa ad apposito articolo di nuova istituzione del cap.
1023.
  Il Ministero del tesoro provvedera' per l'attribuzione alla regione
Sardegna di sette decimi del gettito.
  Le somme riscosse dai concessionari della riscossione della regione
siciliana e della regione Sardegna, con  codici-tributo  1301,  1302,
1303,  1312,  1313,  1360 di cui agli articoli 1, comma secondo, e 2,
comma secondo, sono di  competenza  esclusiva  dell'erario  e  devono
essere  riversate  alle  coesistenti Sezioni di tesoreria provinciale
dello  Stato,  con  l'imputazione  ad  apposito  articolo  di   nuova
istituzione del cap. 1023.