Art. 6.
  Per la registrazione dei dati di  riscossione,  per  l'acquisizione
dei  relativi  supporti magnetici e per l'esecuzione dei controlli si
applicano  le  disposizioni  contenute  nei  decreti  ministeriali  7
dicembre  1989  e  30  ottobre  1992,  con  gli opportuni adattamenti
connessi alle disposizioni contenute nel presente decreto.