(all. 5 - art. 1)
                               Art. 5.
   Le  operazioni  di  vinificazione  ivi  compreso  l'invecchiamento
obbligatorio,  devono  essere  effettuate  nell'ambito del territorio
della provincia di Avellino.
   Nella vinificazione sono ammesse soltanto le  pratiche  enologiche
locali,  leali  e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
   La  conservazione  e  l'invecchiamento  devono  essere  effettuati
secondo  i  metodi  tradizionali  e  comunque  in maniera tale da non
modificare le caratteristiche proprie del vino.
   L'arricchimento  dei  mosti  o  dei  vini  aventi   diritto   alla
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  "Taurasi" deve
essere effettuato esclusivamente con  mosti  concentrati  provenienti
dalla  zona di produzione delle uve di cui al precedente art. 3 o con
mosto concentrato rettificato.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Taurasi"  deve  essere  sottoposto  ad  un periodo di invecchiamento
obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno uno in botti di legno.
   Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  e  garantita
"Taurasi"  nella  tipologia  "riserva"  deve  essere sottoposto ad un
periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno quattro anni, di cui
almeno diciotto mesi in botti di legno.
   Il  periodo  di  invecchiamento   decorre   dal   primo   dicembre
dell'annata di produzione delle uve.
   E'  consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino "Taurasi"
piu' giovane ad identico "Taurasi" piu' vecchio, o  viceversa,  nella
misura  massima  del  15%  nel  rispetto  delle  disposizioni  CEE in
materia.
   In tal caso, in etichetta dovra' figurare il  millesimo  del  vino
che concorre in misura preponderante.
   La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
al  primo  travaso  e non dovra' superare il sessantacinque per cento
dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.