Art. 11.
  L'assegnazione  dei  buoni verra' effettuata al prezzo meno elevato
tra quelli offerti dai concorrenti rimasti  aggiudicatari,  anche  se
pro-quota.
  Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere
totalmente   accolte,   si   procede    all'assegnazione    pro-quota
dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.
  Qualora  fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una
della  Banca  d'Italia,  la  Banca  medesima   non   partecipa   alla
ripartizione  e  i  buoni  vengono proporzionalmente distribuiti agli
altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale
soddisfacimento;  ove  rimanga  una  quota  residua,   questa   viene
attribuita alla Banca d'Italia.