Art. 3. Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli "altri proventi", ivi prevista, sara' applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334. Ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito, pari a L. 95,25.