Art. 10.
  1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali della
specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina  e  di  altri  biungulati
selvatici,   che  vengono  trasferiti  al  di  fuori  del  territorio
dell'unita' sanitaria locale, devono  avvertire  con  almeno  48  ore
d'anticipo  il competente servizio veterinario, al fine di permettere
a quest'ultimo di trasmettere all'unita' sanitaria  di  destinazione,
anche  a  mezzo telefax, copia del mod. 4 previsto dal regolamento di
polizia veterinaria.
  Prima di ciascuna spedizione si applicano  le  misure  disposte  ai
sensi  dell'art.  64  del  regolamento di polizia veterinaria e delle
ordinanze ministeriali 29 maggio 1992 e 10 marzo 1993.
  2. Nei luoghi di destinazione degli animali di cui al  comma  1  il
servizio  veterinario  dell'unita'  sanitaria  effettua  i  controlli
sanitari, verifica la  dichiarazione  di  provenienza  degli  animali
introdotti;  fornisce  inoltre  le indicazioni sui luoghi dove devono
essere effettuate le disinfezioni degli automezzi.
  3. Nelle province di cui all'allegato e' consentita  esclusivamente
l'introduzione di animali destinati alla macellazione immediata, pre-
via   segnalazione  telegrafica,  con  almeno  48  ore  di  anticipo,
all'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato  l'impianto
di macellazione. I trasporti di tali animali, comunque, devono essere
piombati  alla  partenza, provenire da una unica struttura produttiva
ed essere destinati ad un unico macello pubblico o privato.