Art. 10. 1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo degli animali della specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina e di altri biungulati selvatici, che vengono trasferiti al di fuori del territorio dell'unita' sanitaria locale, devono avvertire con almeno 48 ore d'anticipo il competente servizio veterinario, al fine di permettere a quest'ultimo di trasmettere all'unita' sanitaria di destinazione, anche a mezzo telefax, copia del mod. 4 previsto dal regolamento di polizia veterinaria. Prima di ciascuna spedizione si applicano le misure disposte ai sensi dell'art. 64 del regolamento di polizia veterinaria e delle ordinanze ministeriali 29 maggio 1992 e 10 marzo 1993. 2. Nei luoghi di destinazione degli animali di cui al comma 1 il servizio veterinario dell'unita' sanitaria effettua i controlli sanitari, verifica la dichiarazione di provenienza degli animali introdotti; fornisce inoltre le indicazioni sui luoghi dove devono essere effettuate le disinfezioni degli automezzi. 3. Nelle province di cui all'allegato e' consentita esclusivamente l'introduzione di animali destinati alla macellazione immediata, pre- via segnalazione telegrafica, con almeno 48 ore di anticipo, all'unita' sanitaria locale nel cui territorio e' ubicato l'impianto di macellazione. I trasporti di tali animali, comunque, devono essere piombati alla partenza, provenire da una unica struttura produttiva ed essere destinati ad un unico macello pubblico o privato.