Art. 11. 1. Sono sospese temporaneamente nel territorio nazionale fiere, mercati, esposizioni ed altri assembramenti di animali delle specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina e di altri biungulati selvatici. 2. Le regioni a statuto ordinario e speciale nonche' le province autonome di Trento e Bolzano modificano i propri provvedimenti per adeguarli alle disposizioni della presente ordinanza. 3. La presente ordinanza entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 marzo 1993 Il Ministro: COSTA