Art. 11.
  1. Sono sospese temporaneamente  nel  territorio  nazionale  fiere,
mercati,  esposizioni  ed altri assembramenti di animali delle specie
bovina, bufalina, suina, ovi-caprina e di altri biungulati selvatici.
  2. Le regioni a statuto ordinario e speciale  nonche'  le  province
autonome  di  Trento  e Bolzano modificano i propri provvedimenti per
adeguarli alle disposizioni della presente ordinanza.
  3. La presente ordinanza entra in vigore  il  giorno  stesso  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 marzo 1993
                                                   Il Ministro: COSTA