Art. 2. 1. E' vietata la spedizione verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi di carni fresche bovine, bufaline, suine, ovi- caprine e di altri biungulati selvatici dalle province indicate in allegato od ottenute da animali da esse provenienti. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a: a) carni fresche intere ottenute da animali macellati prima del 1 febbraio 1993; b) carni sezionate ottenute in impianti riconosciuti ma ottenute da animali allevati e macellati fuori delle province di cui all'allegato o da carni rispondenti ai requisiti di cui alla lettera a), a condizione che le carni siano bollate, identificate, trasportate e conservate separatamente dalle carni che non rispondono alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 312, ed essere scortate dal certificato sanitario in cui e' riportata la seguente dichiarazione integrativa: "Carni fresche conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro l'afta epizootica in Italia". 3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 2, lettera b), devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanita' - Direzione generale servizi veterinari, d'inserimento nella lista da trasmettere ai competenti organi comunitari.