Art. 2.
  1.  E'  vietata  la  spedizione  verso  il  territorio  dei   Paesi
comunitari  e  terzi  di  carni fresche bovine, bufaline, suine, ovi-
caprine e di altri biungulati selvatici dalle  province  indicate  in
allegato od ottenute da animali da esse provenienti.
  2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:
    a)  carni  fresche intere ottenute da animali macellati prima del
1› febbraio 1993;
    b) carni sezionate ottenute in impianti riconosciuti ma  ottenute
da   animali  allevati  e  macellati  fuori  delle  province  di  cui
all'allegato o da carni rispondenti ai requisiti di cui alla  lettera
a),   a   condizione   che  le  carni  siano  bollate,  identificate,
trasportate e conservate separatamente dalle carni che non rispondono
alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica  10
settembre  1991, n. 312, ed essere scortate dal certificato sanitario
in cui e' riportata la seguente dichiarazione integrativa:
  "Carni  fresche  conformi  alla  decisione  della  Commissione   n.
93/180/CEE  del  26  marzo  1993 concernente talune misure protettive
contro l'afta epizootica in Italia".
  3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi della deroga di cui  al
comma  2,  lettera  b),  devono fare apposita richiesta, al Ministero
della sanita' - Direzione generale servizi veterinari,  d'inserimento
nella lista da trasmettere ai competenti organi comunitari.