Art. 3. 1. E' vietata la spedizione verso il territorio dei Paesi della Comunita' e terzi di prodotti a base di carne bovina, bufalina, ovina, caprina, suina e di altri biungulati dalle province indicate in allegato od ottenuti da carni di animali originari dalle province citate. 2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano: a) ai prodotti a base di carne che rispondono ai requisiti di cui all'allegato C, cap. II, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, o ai prodotti a base di carne nei quali, durante la preparazione, il pH ha raggiunto un valore inferiore a 6; b) ai prodotti a base di carne preparati prima del 1 febbraio 1993, a condizione che essi siano chiaramente identificati, trasportati e conservati separatamente dai prodotti non destinati agli scambi intracomunitari; c) ai prodotti a base di carne ottenuti con carni rispondenti ai requisiti di cui all'art. 2, comma 2, a condizione che i prodotti a base di carne siano bollati, identificati, trasportati e depositati separatamente da prodotti a base di carne che non rispondano alle condizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 194, e il certificato sanitario sia integrato dalla seguente dichiarazione: "Prodotti a base di carne conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro l'afta epizootica in Italia". 3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 2, devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanita' - Direzione generale servizi veterinari, d'inserimento nella lista da trasmettere ai competenti organi comunitari.