Art. 3.
  1. E' vietata la spedizione verso il  territorio  dei  Paesi  della
Comunita'  e  terzi  di  prodotti  a  base di carne bovina, bufalina,
ovina, caprina, suina e di altri biungulati dalle  province  indicate
in  allegato od ottenuti da carni di animali originari dalle province
citate.
  2. I divieti di cui al comma 1 non si applicano:
    a) ai prodotti a base di carne che rispondono ai requisiti di cui
all'allegato C, cap. II, del decreto del Presidente della  Repubblica
17  maggio  1988,  n.  194,  o ai prodotti a base di carne nei quali,
durante la preparazione, il pH ha raggiunto un valore inferiore a 6;
    b) ai prodotti a base di carne preparati prima  del  1›  febbraio
1993,   a   condizione   che  essi  siano  chiaramente  identificati,
trasportati e conservati separatamente  dai  prodotti  non  destinati
agli scambi intracomunitari;
    c)  ai prodotti a base di carne ottenuti con carni rispondenti ai
requisiti di cui all'art. 2, comma 2, a condizione che i  prodotti  a
base  di  carne siano bollati, identificati, trasportati e depositati
separatamente da prodotti a base di carne  che  non  rispondano  alle
condizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 18
maggio 1988, n. 194, e il certificato sanitario sia  integrato  dalla
seguente dichiarazione:
  "Prodotti a base di carne conformi alla decisione della Commissione
n.  93/180/CEE del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive
contro l'afta epizootica in Italia".
  3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi della deroga di cui  al
comma 2, devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanita' -
Direzione  generale  servizi veterinari, d'inserimento nella lista da
trasmettere ai competenti organi comunitari.