Art. 4. 1. E' vietata la spedizione verso il territorio di Paesi comunitari o terzi di latte dalle province indicate in allegato. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica: a) al latte bovino sottoposto a trattamento termico ad una temperatura di almeno 71,7 C per 15 secondi o altro trattamento equivalente; b) al latte ottenuto da animali allevati fuori dalle province di cui all'allegato o trattato conformemente alla lettera a), a condizione che il latte sia chiaramente identificato, trasportato e conservato separatamente da latte e prodotti a base di latte non destinati agli scambi intracomunitari. 3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi delle deroghe di cui al comma 2, devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanita' - Direzione generale servizi veterinari, d'inserimento nella lista da trasmettere ai competenti organi comunitari. 4. Il latte spedito dall'Italia verso gli altri Stati membri della Comunita' deve essere accompagnato da un certificato sanitario in cui e' riportata la seguente dichiarazione integrativa: "Latte conforme alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 concernente talune misure protettive contro l'afta epizootica in Italia".