Art. 4.
  1. E' vietata la spedizione verso il territorio di Paesi comunitari
o terzi di latte dalle province indicate in allegato.
  2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica:
    a) al latte  bovino  sottoposto  a  trattamento  termico  ad  una
temperatura  di  almeno  71,7  ›C  per 15 secondi o altro trattamento
equivalente;
    b) al latte ottenuto da animali allevati fuori dalle province  di
cui   all'allegato  o  trattato  conformemente  alla  lettera  a),  a
condizione che il latte sia chiaramente identificato,  trasportato  e
conservato  separatamente  da  latte  e  prodotti a base di latte non
destinati agli scambi intracomunitari.
  3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi delle deroghe di cui al
comma 2, devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanita' -
Direzione generale servizi veterinari, d'inserimento nella  lista  da
trasmettere ai competenti organi comunitari.
  4.  Il latte spedito dall'Italia verso gli altri Stati membri della
Comunita' deve essere accompagnato da un certificato sanitario in cui
e' riportata la seguente dichiarazione integrativa:
  "Latte conforme alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE  del
26  marzo  1993  concernente  talune  misure protettive contro l'afta
epizootica in Italia".