Art. 5. 1. E' vietata la spedizione verso il territorio di Paesi comunitari o terzi di prodotti a base di latte dalle province indicate in allegato. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a: a) prodotti a base di latte fabbricati prima del 1 febbraio 1993; b) prodotti a base di latte fabbricati con latte sottoposto a trattamento termico di almeno 71,7 C per 15 secondi o trattamento equivalente; c) prodotti a base di latte sottoposti ad un trattamento termico di almeno 71,7 C per 15 secondi o trattamento equivalente; d) prodotti a base di latte ottenuti con latte che risponde alle condizioni di cui all'art. 4, lettera b); e) prodotti a base di latte preparati nelle province non soggette a restrizioni a partire da latte proveniente dalle regioni di cui all'allegato 1 ma ottenuto prima del 1 febbraio 1993, a condizione che i prodotti siano identificati, trasportati e depositati separatamente dai prodotti a base di latte o latte non destinato agli scambi intracomunitari. 3. Gli stabilimenti che intendono avvalersi della deroga di cui al comma 2, devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanita' - Direzione generale servizi veterinari, d'inserimento nella lista da trasmettere ai competenti organi comunitari. 4. I prodotti a base di latte spediti verso gli altri Paesi della Comunita' devono essere accompagnati da un certificato sanitario in cui e' riportata la seguente dichiarazione integrativa: "Prodotti a base di latte che rispondono ai requisiti della decisione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 relativa a talune misure di polizia sanitaria per l'afta epizootica".