Art. 5.
  1. E' vietata la spedizione verso il territorio di Paesi comunitari
o terzi di prodotti a  base  di  latte  dalle  province  indicate  in
allegato.
  2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a:
    a)  prodotti  a  base  di  latte fabbricati prima del 1› febbraio
1993;
    b) prodotti a base di latte fabbricati  con  latte  sottoposto  a
trattamento  termico  di  almeno 71,7 ›C per 15 secondi o trattamento
equivalente;
    c) prodotti a base di latte sottoposti ad un trattamento  termico
di almeno 71,7 ›C per 15 secondi o trattamento equivalente;
    d)  prodotti a base di latte ottenuti con latte che risponde alle
condizioni di cui all'art. 4, lettera b);
    e) prodotti a base di latte preparati nelle province non soggette
a restrizioni a partire da latte proveniente  dalle  regioni  di  cui
all'allegato  1  ma ottenuto prima del 1› febbraio 1993, a condizione
che  i  prodotti  siano  identificati,   trasportati   e   depositati
separatamente dai prodotti a base di latte o latte non destinato agli
scambi intracomunitari.
  3.  Gli stabilimenti che intendono avvalersi della deroga di cui al
comma 2, devono fare apposita richiesta, al Ministero della sanita' -
Direzione generale servizi veterinari, d'inserimento nella  lista  da
trasmettere ai competenti organi comunitari.
  4.  I  prodotti a base di latte spediti verso gli altri Paesi della
Comunita' devono essere accompagnati da un certificato  sanitario  in
cui e' riportata la seguente dichiarazione integrativa:
  "Prodotti  a  base  di  latte  che  rispondono  ai  requisiti della
decisione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 relativa a talune misure di
polizia sanitaria per l'afta epizootica".