Art. 6. 1. E' vietata la spedizione dalle province indicate in allegato verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi di seme ed embrioni delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina ne' di altri biungulati. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al seme ed embrioni bovini prodotti prima del 1 febbraio 1993. 3. Il certificato sanitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1992, n. 226, di scorta al seme bovino deve essere integrato dalla seguente dichiarazione integrativa: "Seme bovino conforme alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE riguardante talune misure protettive nei riguardi dell'afta epizootica". Il certificato sanitario di scorta agli embrioni deve essere integrato dalla seguente dichiarazione: "Embrioni bovini conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 riguardante talune misure protettive nei riguardi dell'afta epizootica".