Art. 6.
  1. E' vietata la spedizione dalle  province  indicate  in  allegato
verso  il territorio dei Paesi comunitari e terzi di seme ed embrioni
delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e suina  ne'  di  altri
biungulati.
  2.  Il divieto di cui al comma 1 non si applica al seme ed embrioni
bovini prodotti prima del 1› febbraio 1993.
  3. Il certificato sanitario di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica  1›  marzo  1992,  n.  226,  di scorta al seme bovino deve
essere integrato dalla seguente dichiarazione integrativa:
  "Seme  bovino  conforme  alla  decisione   della   Commissione   n.
93/180/CEE   riguardante   talune   misure  protettive  nei  riguardi
dell'afta epizootica".
  Il certificato  sanitario  di  scorta  agli  embrioni  deve  essere
integrato dalla seguente dichiarazione:
  "Embrioni  bovini  conformi  alla  decisione  della  Commissione n.
93/180/CEE del 26 marzo 1993 riguardante talune misure protettive nei
riguardi dell'afta epizootica".