Art. 7.
  1. E' vietata la spedizione di pelli delle specie bovina, bufalina,
ovina e caprina e di altri  biungulati  dalle  province  indicate  in
allegato verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi.
  2.  Il  divieto  di cui al comma 1 non si applica a pelli che hanno
subito il seguente trattamento:
   trattamento iniziale con calce a pH  12-13  per  almeno  8-10  ore
seguito  da  neutralizzazione  e conseguente trattamento a pH 1-3 per
almeno 8-10 ore a condizione che sia fatta una netta separazione  tra
pelli trattate e non trattate.
  3.  Il certificato sanitario di scorta alle pelli spedite destinate
agli scambi intracomunitari  deve  essere  integrato  dalla  seguente
dichiarazione:
  "Pelli  conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del
26 marzo 1993  riguardante  talune  misure  protettive  nei  riguardi
dell'afta epizootica".