Art. 7. 1. E' vietata la spedizione di pelli delle specie bovina, bufalina, ovina e caprina e di altri biungulati dalle province indicate in allegato verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica a pelli che hanno subito il seguente trattamento: trattamento iniziale con calce a pH 12-13 per almeno 8-10 ore seguito da neutralizzazione e conseguente trattamento a pH 1-3 per almeno 8-10 ore a condizione che sia fatta una netta separazione tra pelli trattate e non trattate. 3. Il certificato sanitario di scorta alle pelli spedite destinate agli scambi intracomunitari deve essere integrato dalla seguente dichiarazione: "Pelli conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 riguardante talune misure protettive nei riguardi dell'afta epizootica".