Art. 8. 1. E' vietata la spedizione di prodotti di origine animale delle specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e di altri biungulati non contemplati agli articoli da 2 a 7 dalle province indicate in allegato verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai prodotti che sono stati sottoposti a: trattamento termico, in contenitori ermetici, con valore F0 pari o superiore a 3; trattamento termico in cui la temperatura al centro abbia raggiunto almeno i 70 C. 3. Il certificato sanitario che accompagna l'esportazione dei prodotti di cui al presente articolo deve riportare la seguente dichiarazione integrativa: "Prodotti di origine animale conformi alla decisione della Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 riguardante talune misure protettive nei riguardi dell'afta epizootica".