Art. 8.
  1. E' vietata la spedizione di prodotti di  origine  animale  delle
specie bovina, bufalina, suina, ovina e caprina e di altri biungulati
non  contemplati  agli  articoli  da 2 a 7 dalle province indicate in
allegato verso il territorio dei Paesi comunitari e terzi.
  2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai prodotti che sono
stati sottoposti a:
   trattamento termico, in contenitori ermetici, con valore F0 pari o
superiore a 3;
   trattamento  termico  in  cui  la  temperatura  al  centro   abbia
raggiunto almeno i 70 ›C.
  3.  Il  certificato  sanitario  che  accompagna  l'esportazione dei
prodotti di cui al  presente  articolo  deve  riportare  la  seguente
dichiarazione integrativa:
  "Prodotti   di   origine  animale  conformi  alla  decisione  della
Commissione n. 93/180/CEE del 26 marzo 1993 riguardante talune misure
protettive nei riguardi dell'afta epizootica".