Art. 9.
  1. I divieti di cui  agli  articoli  da  1  a  8,  fatto  salvo  la
normativa  vigente, si applicano anche per le spedizioni di animali e
prodotti delle specie bovina, bufalina, suina, ovi-caprina e di altri
biungulati dal territorio delle province indicate  in  allegato  alla
rimanente parte del territorio italiano.