Art. 2.
  Alle  richieste   di   autorizzazione   alla   certificazione   dei
dispositivi  di  protezione individuale, da inviarsi con le modalita'
di cui al precedente  art.  1,  devono  essere  allegati  i  seguenti
documenti in originale bollato e duplice copia:
   1)  certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per i soggetti di diritto privato;
   2) atto costitutivo o statuto, per i soggetti di diritto  privato,
con  autentica  notarile,  ovvero  estremi  dell'atto normativo per i
soggetti  di  diritto  pubblico,  da  cui  risulti   costitutivamente
l'esercizio    dell'attivita'   di   certificazione   per   direttive
comunitarie;
   3)   elenco   di   macchinari   e   attrezzature,   corredato   di
caratteristiche tecniche ed operative, possedute in proprio;
   4)  elenco  delle  attrezzature  possedute da eventuali laboratori
convenzionati  con  il  richiedente,  presso   cui   possono   essere
effettuati esami e/o prove complementari;
   5) elenco del personale con relative qualifiche, titoli di studio,
mansioni;
   6)   polizza   di  assicurazione  di  responsabilita'  civile  con
massimale non inferiore a lire tre miliardi, per i  rischi  derivanti
dall'esercizio di attivita' di certificazione CEE;
   7)  manuale di qualita' dell'organismo, redatto in base alle norme
della serie EN 45000 contenente, tra l'altro,  la  specifica  sezione
per la direttiva 89/686. In detta sezione dovranno essere indicati in
dettaglio  i  seguenti  elementi:  prova  prevista  dalla  direttiva,
normativa seguita, attrezzatura impiegata, ente che ha effettuato  la
taratura e scadenza;
   8)  planimetria, in scala adeguata, degli uffici e del laboratorio
in  cui   risulti   indicata   la   disposizione   delle   principali
attrezzature.
  L'eventuale  accreditamento del laboratorio dell'organismo da parte
di  un  ente  specializzato  sara'  considerato  utile  elemento   di
valutazione.
  Il  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato si
riserva comunque di richiedere ogni altra documentazione  che  a  suo
insindacabile giudizio dovesse ritenersi necessaria.