Art. 4. 1. Le autorizzazioni hanno validita' triennale. Al termine del triennio, previa verifica da parte dell'ispettorato tecnico dell'industria del mantenimento delle condizioni e dei requisiti minimi, possono essere rinnovate. 2. Nel periodo di validita' dell'autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il tramite dell'ispettorato tecnico dell'industria, dei propri organi periferici o per mezzo di organismi tecnici pubblici, a cio' di volta in volta autorizzati, puo' procedere al controllo periodico della esistenza dei presupposti di base delle autorizzazioni. 3. Qualora si renda necessario, per esami e prove particolari, il ricorso a strutture diverse dalla propria, l'organismo deve ottenere esplicita preventiva autorizzazione da parte dell'ispettorato tecnico dell'industria.