Art. 4.
  1. Le autorizzazioni hanno  validita'  triennale.  Al  termine  del
triennio,   previa   verifica   da   parte  dell'ispettorato  tecnico
dell'industria del mantenimento  delle  condizioni  e  dei  requisiti
minimi, possono essere rinnovate.
  2.  Nel  periodo  di  validita'  dell'autorizzazione  il  Ministero
dell'industria, del  commercio  e  dell'artigianato  per  il  tramite
dell'ispettorato tecnico dell'industria, dei propri organi periferici
o  per  mezzo di organismi tecnici pubblici, a cio' di volta in volta
autorizzati, puo' procedere al controllo  periodico  della  esistenza
dei presupposti di base delle autorizzazioni.
  3.  Qualora  si renda necessario, per esami e prove particolari, il
ricorso a strutture diverse dalla propria, l'organismo deve  ottenere
esplicita preventiva autorizzazione da parte dell'ispettorato tecnico
dell'industria.