IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI DI INTESA CON IL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente limitazioni all'afflusso e alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori pubblici di intesa con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare, nei mesi di piu' intenso movimento turistico, che veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nelle isole; Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 12 gennaio 1993, n. 5; Vista la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo dell'isola di Ischia e di Procida (Napoli) in data 4 febbraio 1993, n. 3677; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 1 marzo 1993, n. 013292/Gab; Visto il telegramma in data 11 febbraio 1993, n. 271, con il quale si sollecitava il parere della regione Campania in merito alla emanazione del provvedimento di limitazione; Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in data 16 marzo 1993, n. 242/TI - 40; Ritenuto opportuno adottare i proposti provvedimenti limitativi, per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. D i v i e t o Dal 10 aprile 1993 al 30 settembre 1993 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;