IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                            DI INTESA CON
                             IL MINISTRO
                   DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
  Visto  l'art.  8  del  decreto  legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernente limitazioni all'afflusso  e  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o
di cura, che attribuisce al Ministro dei lavori  pubblici  di  intesa
con  il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e
i comuni interessati, la  facolta'  di  vietare,  nei  mesi  di  piu'
intenso  movimento  turistico, che veicoli appartenenti a persone non
facenti parte  della  popolazione  stabile  siano  fatti  affluire  e
circolare nelle isole;
  Vista  la  delibera  della giunta municipale di Procida (Napoli) in
data 12 gennaio 1993, n. 5;
  Vista la nota dell'azienda di cura, soggiorno e turismo  dell'isola
di Ischia e di Procida (Napoli) in data 4 febbraio 1993, n. 3677;
  Vista  la nota della prefettura di Napoli in data 1› marzo 1993, n.
013292/Gab;
  Visto il telegramma in data 11 febbraio 1993, n. 271, con il  quale
si  sollecitava  il  parere  della  regione  Campania  in merito alla
emanazione del provvedimento di limitazione;
  Vista la nota del Ministero del turismo e dello spettacolo in  data
16 marzo 1993, n. 242/TI - 40;
  Ritenuto  opportuno  adottare  i proposti provvedimenti limitativi,
per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            D i v i e t o
  Dal 10 aprile 1993 al 30 settembre 1993 e' vietato l'afflusso e  la
circolazione   sull'isola  di  Procida  (Napoli)  degli  autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non  facenti  parte
della popolazione stabilmente residente sull'isola;