Art. 4.
                           S a n z i o n i
  Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 500.000 a
L. 2.000.000 cosi' come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.