Art. 2.
  1. Gli editori di quotidiani, di periodici, di supporti integrativi
e  di  libri  possono  optare,  distintamente  per ciascuna testata o
titolo,  per  l'applicazione  dell'imposta  sul  valore  aggiunto  in
relazione  al  numero  delle  copie vendute, dandone comunicazione, a
mezzo lettera raccomandata, al competente  ufficio  dell'imposta  sul
valore  aggiunto  entro il termine previsto per la prima liquidazione
periodica dell'imposta di cui agli articoli 27 e 33 del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
  2. Per le nuove pubblicazioni consegnate o spedite  successivamente
al  termine  di cui al comma precedente, ovvero nei casi di inizio di
attivita', l'opzione deve essere comunicata entro il termine previsto
per la prima liquidazione periodica  dell'imposta  nella  quale  sono
comprese  le  operazioni  relative  alla nuova edizione. L'opzione ha
effetto fino a quando non sia revocata ed e' in ogni caso  vincolante
per  l'anno  solare nel corso del quale e' esercitata. La revoca deve
essere comunicata al competente ufficio entro il  termine  e  con  le
modalita' di cui al comma precedente.
  3.  Gli  editori  che esercitano l'opzione di cui al comma 1 devono
emettere, in relazione al momento di effettuazione dell'operazione  e
con  riferimento al prezzo di vendita al pubblico, apposita fattura o
documento equipollente  nei  confronti  dell'altro  contraente  senza
separata esposizione dell'imposta, ma con l'indicazione del prezzo di
vendita  al  pubblico comprensivo dell'imposta. Puo' essere emesso un
solo documento per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare
fra le stesse parti. Gli  obblighi  di  fatturazione  possono  essere
eseguiti  entro  il  mese  successivo  a  quello  di  cui  sono state
effettuate le operazioni e  le  relative  annotazioni  devono  essere
eseguite in un registro conforme a quello di cui all'art. 1, comma 2,
indicando  separatamente  l'ammontare complessivo imponibile e quello
della relativa imposta. Entro lo  stesso  termine  e  con  le  stesse
modalita'  debbono  essere  effettuate  le  annotazioni relative alle
cessioni delle pubblicazioni in abbonamento.