Art. 4. 1. Per le pubblicazioni di cui all'art. 1, comma 1, importate, l'imposta e' riscossa dalla dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Il valore delle pubblicazioni, se importate per la successiva commercializzazione, e' diminuito, a richiesta degli importatori, del 50 per cento a titolo di forfettizzazione della resa; l'imposta assolta in dogana non e' detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta e' assolta dall'importatore a norma del presente decreto. 2. I soggetti che provvedono alla distribuzione delle copie dei giornali e delle pubblicazioni teletrasmesse in fac-simile dall'estero si considerano, agli effetti del presente decreto, editori.