Art. 4.
  1.  Per  le  pubblicazioni  di  cui all'art. 1, comma 1, importate,
l'imposta e' riscossa dalla dogana sulla base del prezzo  di  vendita
al   pubblico   nel   territorio   dello   Stato.   Il  valore  delle
pubblicazioni, se importate per la successiva commercializzazione, e'
diminuito, a richiesta degli importatori, del 50 per cento  a  titolo
di  forfettizzazione  della  resa; l'imposta assolta in dogana non e'
detraibile e per le successive  vendite  non  sussiste  l'obbligo  di
emissione  della  fattura. Il documento di addebito del corrispettivo
eventualmente  emesso  deve  recare  l'annotazione  che  trattasi  di
operazione per la quale l'imposta e' assolta dall'importatore a norma
del presente decreto.
  2.  I  soggetti  che  provvedono alla distribuzione delle copie dei
giornali  e   delle   pubblicazioni   teletrasmesse   in   fac-simile
dall'estero  si  considerano,  agli  effetti  del  presente  decreto,
editori.