Art. 5.
  1.  Per  gli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e
3, del decreto-legge 2 marzo 1993,  n.  47,  di  pubblicazioni  e  di
supporti  di  cui  all'art.  1,  comma  1, non destinati a successiva
commercializzazione, l'imposta si applica sulla base  del  prezzo  di
vendita  al  pubblico  nel  territorio  dello Stato. Se l'acquisto e'
effettuato per la successiva commercializzazione l'imposta si applica
assumendosi, ai fini della determinazione della base  imponibile,  il
numero   delle   copie  acquistate  al  netto  della  percentuale  di
forfettizzazione della resa di cui al comma 1 dell'art. 1.  L'imposta
non  e' detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo
di  emissione  della  fattura.   Il   documento   di   addebito   del
corrispettivo  eventualmente  emesso  deve  recare  l'annotazione che
trattasi di operazione  per  la  quale  l'imposta  e'  stata  assolta
dall'acquirente intracomunitario a norma della presente disposizione.
  2.  L'imposta si applica a norma del decreto-legge 2 marzo 1993, n.
47, in mancanza del prezzo di  vendita  al  pubblico  nel  territorio
dello  Stato,  ferma restando la indetraibilita' se l'acquisto non e'
destinato a successiva commercializzazione ovvero se il  contribuente
ha  optato  per  l'applicazione  dell'imposta  ai  sensi del suddetto
decreto sugli acquisti intracomunitari  di  pubblicazioni  effettuati
per  la successiva commercializzazione delle stesse; sulle successive
cessioni l'imposta si applica a  norma  degli  articoli  1  e  2  del
presente  decreto.  L'opzione  puo'  essere  esercitata  per ciascuna
testata  o  titolo  e  deve  essere  comunicata,  a   mezzo   lettera
raccomandata,  entro  il  termine  previsto per la prima liquidazione
periodica dell'imposta;  essa  ha  effetto  fino  a  quando  non  sia
revocata  ed  e'  in ogni caso vincolante per l'anno solare nel corso
del  quale  e'  esercitata;  la  revoca  deve  essere  comunicata  al
competente ufficio entro il termine e con le modalita' anzidette. Per
l'anno  1993 l'opzione puo' essere esercitata entro il termine per la
liquidazione periodica relativa al  mese  di  marzo  e  gli  obblighi
relativi  alle  operazioni  effettuate  anteriormente  all'entrata in
vigore del presente decreto si intendono  regolarmente  adempiuti  se
assolti  entro  il  predetto  termine ovvero, se le liquidazioni sono
eseguite a cadenza trimestrale, entro il termine per la  liquidazione
periodica relativa al primo trimestre.
  3.  La  fattura  per le cessioni non imponibili di cui all'art. 41,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo  1993,  n.  47,  oltre
all'indicazione di cui al successivo art. 46, comma 2, primo periodo,
puo' contenere anche l'indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta
nello Stato membro di destinazione delle pubblicazioni.
  4. Gli obblighi e i diritti relativi alle cessioni di pubblicazioni
effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 40, comma 3,
del  decreto-legge  2 marzo 1993, n. 47, sono adempiuti ed esercitati
da un rappresentante fiscale  nominato  ai  sensi  dell'art.  44  del
suddetto  decreto.    Per  l'anno 1993, ai fini dell'osservanza degli
obblighi   relativi   alle   operazioni   effettuate    anteriormente
all'entrata  in  vigore  del presente decreto, il rappresentante puo'
essere nominato  entro  il  termine  per  la  liquidazione  periodica
relativa,  rispettivamente,  al  mese  di marzo o, se le liquidazioni
sono eseguite  a  cadenza  trimestrale,  al  primo  trimestre  e  gli
obblighi  si  intendono  regolarmente  adempiuti  se  assolti entro i
predetti termini.