Art. 5. 1. Per gli acquisti intracomunitari di cui all'art. 38, commi 2 e 3, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, di pubblicazioni e di supporti di cui all'art. 1, comma 1, non destinati a successiva commercializzazione, l'imposta si applica sulla base del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato. Se l'acquisto e' effettuato per la successiva commercializzazione l'imposta si applica assumendosi, ai fini della determinazione della base imponibile, il numero delle copie acquistate al netto della percentuale di forfettizzazione della resa di cui al comma 1 dell'art. 1. L'imposta non e' detraibile e per le successive vendite non sussiste l'obbligo di emissione della fattura. Il documento di addebito del corrispettivo eventualmente emesso deve recare l'annotazione che trattasi di operazione per la quale l'imposta e' stata assolta dall'acquirente intracomunitario a norma della presente disposizione. 2. L'imposta si applica a norma del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, in mancanza del prezzo di vendita al pubblico nel territorio dello Stato, ferma restando la indetraibilita' se l'acquisto non e' destinato a successiva commercializzazione ovvero se il contribuente ha optato per l'applicazione dell'imposta ai sensi del suddetto decreto sugli acquisti intracomunitari di pubblicazioni effettuati per la successiva commercializzazione delle stesse; sulle successive cessioni l'imposta si applica a norma degli articoli 1 e 2 del presente decreto. L'opzione puo' essere esercitata per ciascuna testata o titolo e deve essere comunicata, a mezzo lettera raccomandata, entro il termine previsto per la prima liquidazione periodica dell'imposta; essa ha effetto fino a quando non sia revocata ed e' in ogni caso vincolante per l'anno solare nel corso del quale e' esercitata; la revoca deve essere comunicata al competente ufficio entro il termine e con le modalita' anzidette. Per l'anno 1993 l'opzione puo' essere esercitata entro il termine per la liquidazione periodica relativa al mese di marzo e gli obblighi relativi alle operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto si intendono regolarmente adempiuti se assolti entro il predetto termine ovvero, se le liquidazioni sono eseguite a cadenza trimestrale, entro il termine per la liquidazione periodica relativa al primo trimestre. 3. La fattura per le cessioni non imponibili di cui all'art. 41, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, oltre all'indicazione di cui al successivo art. 46, comma 2, primo periodo, puo' contenere anche l'indicazione dell'ammontare dell'imposta dovuta nello Stato membro di destinazione delle pubblicazioni. 4. Gli obblighi e i diritti relativi alle cessioni di pubblicazioni effettuate nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 40, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, sono adempiuti ed esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell'art. 44 del suddetto decreto. Per l'anno 1993, ai fini dell'osservanza degli obblighi relativi alle operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, il rappresentante puo' essere nominato entro il termine per la liquidazione periodica relativa, rispettivamente, al mese di marzo o, se le liquidazioni sono eseguite a cadenza trimestrale, al primo trimestre e gli obblighi si intendono regolarmente adempiuti se assolti entro i predetti termini.