Art. 6.
  1.  I  distributori  delle  pubblicazioni  che addebitano a ciascun
editore,   o   importatore   o   soggetto   che   effettua   acquisti
intracomunitari   i   corrispettivi   pagati  per  le  operazioni  di
trasporto,  trabalzo,  strillonaggio  o  per  le  altre   prestazioni
accessorie  ad  essi  rese,  debbono  emettere le relative fatture ai
sensi e  con  le  modalita'  di  cui  all'art.  21  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.