Art. 6. 1. I distributori delle pubblicazioni che addebitano a ciascun editore, o importatore o soggetto che effettua acquisti intracomunitari i corrispettivi pagati per le operazioni di trasporto, trabalzo, strillonaggio o per le altre prestazioni accessorie ad essi rese, debbono emettere le relative fatture ai sensi e con le modalita' di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.