Art. 7. 1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta relativa agli acquisti intracomunitari di cui all'art. 5, comma 1, le fatture relative alle suddette operazioni devono essere annotate, con l'indicazione anche del numero delle copie acquistate e del relativo prezzo di vendita al pubblico, nel registro di cui all'art. 1 ovvero nel registro di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; la liquidazione dell'imposta puo' essere effettuata in apposite sezioni dei suddetti registri. Se gli acquisti intracomunitari sono effettuati dagli enti, dalle associazioni e dalle altre organizzazioni di cui all'art. 38, comma 3, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, l'imposta relativa si applica secondo le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2, e all'art. 49, commi 1 e 2, del decreto-legge; il successivo art. 50, comma 4, si applica limitatamente alla disposizione contenuta nell'ultima parte del secondo periodo. 2. Restano fermi gli obblighi di annotazione nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i soggetti che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5, applicano nei modi ordinari l'imposta dovuta sugli acquisti intracomunitari delle pubblicazioni di cui all'art. 1, comma 1. 3. Fermi restando gli obblighi di cui al comma 1, i soggetti che effettuano la vendita al pubblico delle pubblicazioni indicate nell'art. 1, comma 1, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'esercizio del diritto alla detrazione e al rimborso di cui agli articoli 19 e 30 del predetto decreto, concernente l'imposta relativa a prestazioni di servizio o a beni diversi dalle dette pubblicazioni, deve intendersi comunque subordinato alla tenuta del registro di cui all'art. 25 dello stesso decreto. 4. Gli editori, gli importatori e i distributori sono esonerati dall'obbligo di compilazione dell'elenco dei clienti previsto dal primo comma dell'art. 29 del decreto indicato nel precedente comma limitatamente alle operazioni soggette alla disciplina del presente decreto, fermo restando l'obbligo della compilazione degli elenchi di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.