Art. 7.
  1.  Ai  fini  dell'applicazione dell'imposta relativa agli acquisti
intracomunitari di cui all'art. 5, comma 1, le fatture relative  alle
suddette  operazioni  devono essere annotate, con l'indicazione anche
del numero delle copie acquistate e del relativo prezzo di vendita al
pubblico, nel registro di cui all'art. 1 ovvero nel registro  di  cui
agli  articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972,  n.  633;  la  liquidazione  dell'imposta  puo'  essere
effettuata in apposite sezioni dei suddetti registri. Se gli acquisti
intracomunitari  sono  effettuati  dagli  enti,  dalle associazioni e
dalle altre organizzazioni di cui all'art. 38, comma 3,  lettera  c),
del  decreto-legge 2 marzo 1993, n. 47, l'imposta relativa si applica
secondo le disposizioni di cui all'art. 47, comma 2, e  all'art.  49,
commi  1  e  2, del decreto-legge; il successivo art. 50, comma 4, si
applica limitatamente alla disposizione contenuta  nell'ultima  parte
del secondo periodo.
  2.  Restano  fermi  gli obblighi di annotazione nei registri di cui
agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  633,  per  i  soggetti  che, ai sensi del comma 3
dell'art. 5, applicano  nei  modi  ordinari  l'imposta  dovuta  sugli
acquisti intracomunitari delle pubblicazioni di cui all'art. 1, comma
1.
  3.  Fermi  restando  gli obblighi di cui al comma 1, i soggetti che
effettuano  la  vendita  al  pubblico  delle  pubblicazioni  indicate
nell'art.  1, comma 1, sono dispensati dall'osservanza degli obblighi
di cui al titolo secondo del decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633; l'esercizio del diritto alla detrazione e al
rimborso  di  cui  agli  articoli  19  e  30  del  predetto  decreto,
concernente l'imposta relativa a prestazioni di  servizio  o  a  beni
diversi   dalle   dette   pubblicazioni,   deve  intendersi  comunque
subordinato alla tenuta del registro di cui all'art. 25 dello  stesso
decreto.
  4.  Gli  editori,  gli  importatori e i distributori sono esonerati
dall'obbligo di compilazione dell'elenco  dei  clienti  previsto  dal
primo  comma  dell'art.  29 del decreto indicato nel precedente comma
limitatamente alle operazioni soggette alla disciplina  del  presente
decreto, fermo restando l'obbligo della compilazione degli elenchi di
cui  all'art. 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.