Art. 11. Enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni, gli enti o le associazioni stabili di produzione ad iniziativa pubblica sono promossi nei comprensori di rispettiva competenza su iniziativa delle regioni e degli enti locali, direttamente o attraverso forme associative o consortili di loro emanazione e si caratterizzano per le particolari finalita' artistiche, culturali e sociali della loro attivita', per il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di tradizione con particolare riferimento all'ambito cittadino o regionale e si distinguono in: teatri metropolitani: istituiti in citta' con almeno 500.000 abitanti; teatri regionali di produzione e distribuzione teatrale: che, oltre l'attivita' di diretta produzione, devono curare la diffusione e la razionale distribuzione sul territorio di competenza degli spettacoli di propria produzione o ospitati che sono, in tal caso, considerati come spettacoli effettuati in sede sempre che trattasi di teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando la sede principale che deve essere di 500 posti; teatri di minoranze linguistiche: che possono essere istituiti in zone di confine, in comunita' plurilinguistiche o a tutela di minoranze etniche. Tali teatri ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni devono raggiungere di massima annualmente 100 recite di spettacoli direttamente prodotti, in deroga a quanto previsto al successivo quinto comma. 2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito: di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento di quadri artistici e tecnici; di porre in essere le iniziative idonee per la piena valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo; di sostenere le attivita' di ricerca e di sperimentazione, anche in coordinamento con le universita'; di favorire la partecipazione del pubblico agli spettacoli realizzando cicli di recite a prezzi ridotti, o speciali condizioni di abbonamento. 3. Agli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica sono assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti: aver adottato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990; esclusiva disponibilita' di una sala teatrale di almeno 500 posti direttamente gestita e idonea alla rappresentazione in pubblico di spettacoli; esclusivita' ed autonomia della direzione di comprovata qualificazione professionale con l'esclusione di altre attivita' manageriali, organizzative, di consulenza artistica presso strutture produttive o distributive, sovvenzionate nel campo del teatro di prosa, salvo quanto previsto con decreto ministeriale 30 maggio 1992; autonoma amministrazione; stabilita' biennale del nucleo artistico assunto con contratto stagionale per almeno il 50% di interpreti in un triennio ed almeno il 60% del restante organico amministrativo e tecnico; qualita' delle attivita' di produzione e di ospitalita'. 4. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni statali, i predetti enti devono inoltre presentare un progetto a cadenza biennale di produzione, promozione e ospitalita' che deve avere caratteristiche di attendibilita' sia finanziaria che operativa. Il progetto artistico e finanziario relativo al secondo anno del biennio puo' anche limitarsi ad un progetto di massima, purche' riferito a delle linee programmatiche biennali. 5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a: raggiungere di massima ottomila giornate lavorative e duecentoquaranta giornate recitative di spettacoli direttamente prodotti per i teatri metropolitani e duecentoventi per i teatri regionali; rappresentare in sede almeno il 60% del minimo delle recite di spettacoli direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale limite verranno computate, comunque non oltre un quarto del predetto minimo anche le recite rappresentate presso altri teatri stabili a iniziativa pubblica; programmare una qualificata ospitalita' in sede; allestire almeno un'opera teatrale originale di autore italiano contemporaneo edita da non oltre venti anni. 6. Nel caso di recite realizzate al 50% fra gli enti di cui al presente articolo, le stesse verranno valutate al 100% per il raggiungimento dei minimi dell'attivita' recitativa, ma comunque con il limite del 50% dell'attivita' complessiva. 7. Nel determinare l'ammontare della sovvenzione sara' tenuto altresi' conto: di una scuola di formazione teatrale o di corsi di perfezionamento tenuti da artisti di chiara fama, quantomeno nelle citta' con 500.000 abitanti e comunque per un progetto di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale, anche tramite convenzioni, oltre che con l'Universita' anche con le scuole di riconosciuta rilevanza nazionale e di altri enti o associazioni stabili di produzione a iniziativa pubblica; di un centro teatro studio; di un centro di servizi culturali e di attivita' editoriale. del numero degli abbonati e degli spettatori in rapporto alla capienza della sala, riferiti alla stagione teatrale precedente; del numero delle recite di spettacoli prodotti rappresentati in sede; del livello di gestione e dei costi connessi con la qualificazione della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato. 8. Ai fini della determinazione dell'intervento dello Stato gli oneri sociali saranno considerati esclusivamente per il personale artistico e tecnico. 9. A favore degli enti di cui al presente articolo puo' essere accantonato, sulla base dei progetti biennali presentati e tenendo conto della specificita' di ogni singolo ente, un apposito stanziamento complessivo. Detto stanziamento viene utilizzato annualmente con l'assegnazione di una sovvenzione riferita al progetto della stagione teatrale considerata. Qualora l'attivita' svolta il primo anno sia inferiore o superiore a quella programmata, la sovvenzione potra' essere ridotta o aumentata e il relativo importo verra' portato in aumento o in diminuzione della sovvenzione dell'anno successivo, fermo restando il rispetto del programma biennale complessivo. 10. Ai fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente articolo il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le commissioni consultive della prosa, formulera' con proprio decreto a cadenza biennale, in presenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal decreto ministeriale 29 novembre 1990 e successive modificazioni e dalla presente circolare, nonche' previa valutazione dei risultati artistici ed organizzativi conseguiti in rapporto al programma realizzato nell'ambito annuale o biennale, un elenco degli enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica. 11. Per la inclusione nel suddetto elenco occorre che, oltre ai requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni: a) attivita' svolta per almeno due anni in conformita' dei criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti; b) disponibilita' finanziaria propria dell'organismo stesso o ad esso proveniente da enti locali o da altri soggetti pubblici o privati in misura non inferiore ai costi generali di gestione; c) aver adottato ed applicato lo statuto di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1990. 12. Il Ministro si riserva la facolta' di convocare in sedute congiunte i presidenti ed i direttori artistici degli enti per un esame generale dell'attivita' degli stessi, sia sotto il profilo artistico che gestionale.