Art. 11.
         Enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica
  1. Fermo restando  quanto  previsto  dal  decreto  ministeriale  29
novembre  1990 e successive modificazioni, gli enti o le associazioni
stabili di  produzione  ad  iniziativa  pubblica  sono  promossi  nei
comprensori  di  rispettiva  competenza su iniziativa delle regioni e
degli enti locali, direttamente  o  attraverso  forme  associative  o
consortili  di loro emanazione e si caratterizzano per le particolari
finalita' artistiche, culturali e sociali della loro  attivita',  per
il ruolo di sostegno e di diffusione del teatro nazionale d'arte e di
tradizione   con   particolare  riferimento  all'ambito  cittadino  o
regionale e si distinguono in:
   teatri metropolitani:  istituiti  in  citta'  con  almeno  500.000
abitanti;
   teatri  regionali  di  produzione  e  distribuzione teatrale: che,
oltre l'attivita' di diretta produzione, devono curare la  diffusione
e  la  razionale  distribuzione  sul  territorio  di competenza degli
spettacoli di propria produzione o ospitati che sono,  in  tal  caso,
considerati come spettacoli effettuati in sede sempre che trattasi di
teatri agibili con capienza non inferiore a 300 posti, fermo restando
la sede principale che deve essere di 500 posti;
   teatri  di minoranze linguistiche: che possono essere istituiti in
zone di  confine,  in  comunita'  plurilinguistiche  o  a  tutela  di
minoranze   etniche.   Tali   teatri  ai  fini  dell'ammissione  alle
sovvenzioni devono raggiungere di massima annualmente 100  recite  di
spettacoli  direttamente  prodotti,  in  deroga  a quanto previsto al
successivo quinto comma.
  2. Gli enti o associazioni stabili hanno il compito:
   di curare la formazione, l'aggiornamento ed il perfezionamento  di
quadri artistici e tecnici;
   di   porre   in   essere   le   iniziative  idonee  per  la  piena
valorizzazione del repertorio italiano contemporaneo;
   di sostenere le attivita' di ricerca e di  sperimentazione,  anche
in coordinamento con le universita';
   di   favorire  la  partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli
realizzando cicli di recite a prezzi ridotti, o  speciali  condizioni
di abbonamento.
  3.  Agli  enti  o  associazioni stabili ad iniziativa pubblica sono
assegnate sovvenzioni annuali in presenza dei seguenti requisiti:
   aver adottato  lo  statuto  di  cui  al  decreto  ministeriale  29
novembre 1990;
   esclusiva  disponibilita' di una sala teatrale di almeno 500 posti
direttamente gestita e idonea alla rappresentazione  in  pubblico  di
spettacoli;
   esclusivita'   ed   autonomia   della   direzione   di  comprovata
qualificazione professionale  con  l'esclusione  di  altre  attivita'
manageriali,  organizzative, di consulenza artistica presso strutture
produttive o distributive, sovvenzionate  nel  campo  del  teatro  di
prosa, salvo quanto previsto con decreto ministeriale 30 maggio 1992;
   autonoma amministrazione;
   stabilita'  biennale  del  nucleo  artistico assunto con contratto
stagionale per almeno il 50% di interpreti in un triennio  ed  almeno
il 60% del restante organico amministrativo e tecnico;
   qualita' delle attivita' di produzione e di ospitalita'.
  4.  Ai  fini  dell'ammissione  alle sovvenzioni statali, i predetti
enti devono inoltre presentare un  progetto  a  cadenza  biennale  di
produzione,  promozione  e ospitalita' che deve avere caratteristiche
di  attendibilita'  sia  finanziaria  che  operativa.   Il   progetto
artistico  e  finanziario  relativo  al secondo anno del biennio puo'
anche limitarsi ad un progetto di massima, purche' riferito  a  delle
linee programmatiche biennali.
  5. Nell'ambito di tale progetto biennale gli enti sono tenuti a:
   raggiungere    di   massima   ottomila   giornate   lavorative   e
duecentoquaranta  giornate  recitative  di  spettacoli   direttamente
prodotti  per  i  teatri  metropolitani  e duecentoventi per i teatri
regionali;
   rappresentare in sede almeno il 60% del  minimo  delle  recite  di
spettacoli  direttamente prodotti: al fine del raggiungimento di tale
limite verranno computate, comunque non oltre un quarto del  predetto
minimo  anche  le  recite rappresentate presso altri teatri stabili a
iniziativa pubblica;
   programmare una qualificata ospitalita' in sede;
   allestire almeno un'opera teatrale originale  di  autore  italiano
contemporaneo edita da non oltre venti anni.
  6.  Nel  caso  di  recite  realizzate al 50% fra gli enti di cui al
presente articolo,  le  stesse  verranno  valutate  al  100%  per  il
raggiungimento  dei minimi dell'attivita' recitativa, ma comunque con
il limite del 50% dell'attivita' complessiva.
  7. Nel  determinare  l'ammontare  della  sovvenzione  sara'  tenuto
altresi' conto:
   di una scuola di formazione teatrale o di corsi di perfezionamento
tenuti da artisti di chiara fama, quantomeno nelle citta' con 500.000
abitanti  e  comunque  per un progetto di formazione, aggiornamento e
perfezionamento professionale, anche tramite convenzioni,  oltre  che
con  l'Universita'  anche  con  le  scuole  di riconosciuta rilevanza
nazionale e di altri enti o  associazioni  stabili  di  produzione  a
iniziativa pubblica;
   di un centro teatro studio;
   di un centro di servizi culturali e di attivita' editoriale.
   del  numero  degli  abbonati  e  degli spettatori in rapporto alla
capienza della sala, riferiti alla stagione teatrale precedente;
   del numero delle recite di spettacoli  prodotti  rappresentati  in
sede;
   del livello di gestione e dei costi connessi con la qualificazione
della promozione degli spettacoli e del pubblico organizzato.
  8.  Ai  fini  della  determinazione dell'intervento dello Stato gli
oneri sociali saranno considerati  esclusivamente  per  il  personale
artistico e tecnico.
  9.  A  favore  degli  enti  di cui al presente articolo puo' essere
accantonato, sulla base dei progetti biennali  presentati  e  tenendo
conto   della   specificita'   di  ogni  singolo  ente,  un  apposito
stanziamento  complessivo.  Detto   stanziamento   viene   utilizzato
annualmente   con  l'assegnazione  di  una  sovvenzione  riferita  al
progetto della stagione  teatrale  considerata.  Qualora  l'attivita'
svolta  il primo anno sia inferiore o superiore a quella programmata,
la sovvenzione potra'  essere  ridotta  o  aumentata  e  il  relativo
importo  verra' portato in aumento o in diminuzione della sovvenzione
dell'anno  successivo,  fermo  restando  il  rispetto  del  programma
biennale complessivo.
  10.  Ai  fini dell'ammissione agli interventi previsti dal presente
articolo il Ministro del  turismo  e  dello  spettacolo,  sentite  le
commissioni  consultive della prosa, formulera' con proprio decreto a
cadenza  biennale,  in  presenza  della  sussistenza  dei   requisiti
richiesti  dal  decreto  ministeriale  29  novembre 1990 e successive
modificazioni e dalla presente circolare, nonche' previa  valutazione
dei  risultati  artistici  ed organizzativi conseguiti in rapporto al
programma realizzato nell'ambito annuale o biennale, un elenco  degli
enti o associazioni di produzione ad iniziativa pubblica.
  11.  Per  la  inclusione  nel suddetto elenco occorre che, oltre ai
requisiti richiesti, sussistano le seguenti condizioni:
    a) attivita' svolta  per  almeno  due  anni  in  conformita'  dei
criteri e con le caratteristiche indicate nei commi precedenti;
    b)  disponibilita' finanziaria propria dell'organismo stesso o ad
esso proveniente da enti  locali  o  da  altri  soggetti  pubblici  o
privati in misura non inferiore ai costi generali di gestione;
    c)  aver  adottato  ed  applicato  lo  statuto  di cui al decreto
ministeriale 29 novembre 1990.
  12. Il Ministro si riserva  la  facolta'  di  convocare  in  sedute
congiunte  i  presidenti  ed  i direttori artistici degli enti per un
esame generale dell'attivita' degli  stessi,  sia  sotto  il  profilo
artistico che gestionale.