Art. 18. Commedia musicale Alle imprese stabili di prosa che realizzino spettacoli di commedia musicale di particolare livello qualitativo e che richiedano l'utilizzazione di un numero di elementi artistici e tecnici non inferiore a trenta, fermo restando quanto previsto al precedente art. 7, il contributo percentuale sugli incassi e' elevato dal 6% all'8%.