Art. 18.
                          Commedia musicale
  Alle imprese stabili di prosa che realizzino spettacoli di commedia
musicale  di  particolare  livello  qualitativo  e   che   richiedano
l'utilizzazione  di  un  numero  di  elementi artistici e tecnici non
inferiore a trenta, fermo restando quanto previsto al precedente art.
7, il contributo percentuale sugli incassi e' elevato dal 6% all'8%.