Art. 19. Organismi di promozione, di perfezionamento professionale, teatro di figura di rilevanza nazionale 1. Possono essere concesse sovvenzioni a favore di: A) Enti o associazioni a iniziativa pubblica o privata che svolgano attivita' di promozione, di divulgazione e informazione nel campo teatrale nell'ambito di organici programmi volti allo sviluppo ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale. B) Enti o associazioni a carattere nazionale che coordinano e sostengono l'attivita' di gruppi teatrali non professionistici ad esso aderenti. C) Associazioni che svolgono istituzionalmente e con carattere di continuita', attivita' di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi del settore teatrale e che dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale e adeguati spazi attrezzati per l'effettuazione dell'attivita' didattica e teatrale. D) Enti o associazioni di promozione che nel campo del teatro di figura svolgono attivita' di conservazione e trasmissione della tradizione, di aggiornamento delle tecniche, di rinnovamento espressivo anche attraverso iniziative seminariali, di formazione, di rassegne e festival nonche' di produzione di spettacoli, allestendo annualmente almeno una nuova produzione. Ove tali enti abbiano la disponibilita' di una propria sede teatrale, l'intervento finanziario dello Stato terra' conto anche delle spese di gestione di tale spazio. 2. Agli organismi di cui alla lettera A) aventi carattere internazionale e sede legale nell'ambito dei Paesi CEE puo' essere concessa una sovvenzione - limitatamente alla attivita' svolta in Italia - sempre che il legale rappresentante sia cittadino italiano. 3. L'eventuale attivita' produttiva degli organismi di cui alle precedenti lettere A), C) e D), deve essere connessa con le finalita' istituzionali e non puo' assumere, all'interno di esse, carattere prevalente. In caso contrario l'iniziativa potra' essere valutata solo come iniziativa teatrale ai sensi del precedente art. 16. 4. Le sovvenzioni possono essere assegnate solo in presenza di una rilevanza nazionale dell'organismo e di una particolare qualificazione dell'attivita'; per le associazioni di cui alla lettera C), l'intervento dello Stato puo' essere solo integrativo e non superiore al 30% degli interventi degli enti locali. Il predetto limite non si applica agli organismi operanti nell'ambito di istituzioni universitarie e organizzazioni sindacali a carattere nazionale. 5. Non possono essere sovvenzionati, salvo casi eccezionali, comunque non ripetibili, per validita' artistica e proprio impegno finanziario, organismi che beneficino di interventi finanziari previsti dalla presente circolare ad altro titolo e presentino identita' di impresa e associazione o, una soggettiva analogia riferita all'identita' degli amministratori e direttori artistici.