Art. 2.
                          Stagione teatrale
  1. Il periodo di attivita', definito stagione teatrale, decorre:
    a) dal 1›  giugno  al  31  maggio  dell'anno  successivo  per  le
iniziative  previste  dagli  articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 25, 26 e 28. Per le iniziative culturali di cui all'art.  23,
il  periodo  di  attivita'  puo'  riferirsi anche all'anno solare nel
quale inizia l'attivita' stessa;
    b) dal 1› settembre al 31 agosto  dell'anno  successivo  per  gli
enti  o  associazioni stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui
agli articoli 11 e 12;
    c) dal 1› gennaio al 31  dicembre  dell'anno  successivo  per  le
iniziative previste dagli articoli 9, 10, 19 e 27.