Art. 2. Stagione teatrale 1. Il periodo di attivita', definito stagione teatrale, decorre: a) dal 1 giugno al 31 maggio dell'anno successivo per le iniziative previste dagli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26 e 28. Per le iniziative culturali di cui all'art. 23, il periodo di attivita' puo' riferirsi anche all'anno solare nel quale inizia l'attivita' stessa; b) dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo per gli enti o associazioni stabili ad iniziativa pubblica o privata di cui agli articoli 11 e 12; c) dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo per le iniziative previste dagli articoli 9, 10, 19 e 27.