Art. 20. Teatro di ricerca 1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 13, in relazione agli enti o associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, formulera' - alla fine di ogni stagione teatrale - sulla base dell'attivita' svolta e del progetto presentato per la successiva stagione, un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a venti, di iniziative che svolgano, ad alto e qualificato livello, attivita' di produzione nel campo della sperimentazione teatrale. 2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per: la continuita' e l'identita' del nucleo artistico; l'autonomia creativa e organizzativa; la disponibilita', anche temporanea, di una sede idonea per lo svolgimento di attivita' laboratoriale; programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali. 3. Le iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo, sono considerate iniziative stabili di giro, anche in deroga ai minimi per il numero delle piazze e delle regioni, fermo restando l'obbligo di effettuare almeno settanta giornate recitative, ivi incluse per non oltre dieci giornate recitative, le attivita' di laboratorio.