Art. 20.
                          Teatro di ricerca
  1. Fermo restando quanto previsto nell'art. 13, in  relazione  agli
enti  o  associazioni stabili di produzione, promozione e ricerca, il
Ministro  del  turismo  e  dello  spettacolo,  con  proprio  decreto,
formulera'  -  alla  fine  di  ogni  stagione  teatrale  - sulla base
dell'attivita' svolta e del progetto  presentato  per  la  successiva
stagione,  un elenco di un ristretto numero, comunque non superiore a
venti, di iniziative che svolgano, ad  alto  e  qualificato  livello,
attivita' di produzione nel campo della sperimentazione teatrale.
  2. Tali iniziative devono caratterizzarsi per:
   la continuita' e l'identita' del nucleo artistico;
   l'autonomia creativa e organizzativa;
   la  disponibilita',  anche  temporanea,  di una sede idonea per lo
svolgimento di attivita' laboratoriale;
   programmi che realizzino un intervento creativo su testi teatrali.
  3. Le iniziative riconosciute ai sensi del presente articolo,  sono
considerate iniziative stabili di giro, anche in deroga ai minimi per
il  numero  delle piazze e delle regioni, fermo restando l'obbligo di
effettuare almeno settanta giornate recitative, ivi incluse  per  non
oltre dieci giornate recitative, le attivita' di laboratorio.