Art. 23. Progetti speciali 1. Possono essere assegnate sovvenzioni forfettarie a progetti che si qualifichino particolarmente sotto il profilo creativo, artistico e organizzativo. 2. Presupposti per il sovvenzionamento sono: l'alternativita' dell'intervento finanziario richiesto a qualsiasi altro intervento previsto nella presente circolare; l'incompatibilita' della direzione artistica ed organizzativa con analoghe cariche presso strutture sovvenzionate dallo Stato nel teatro di prosa. 3. L'ammontare delle sovvenzioni grava su una quota non superiore al 2% dell'intero stanziamento destinato alle attivita' teatrali di prosa. 4. Per ogni anno teatrale possono essere sovvenzionati non piu' di cinque progetti speciali dei quali: almeno un progetto finalizzato alla formazione artistica di attori che non abbiano superato il trentesimo anno di eta' tranne che per gli eventuali ruoli che necessitino motivatamente dell'impiego di attori con eta' superiore, che abbiano gia' svolto attivita' recitativa per almeno due anni. Il progetto, presentato da un ente o associazione senza scopo di lucro, coordinato da un regista di chiara fama, deve presentare anche adeguate caratteristiche tecnico- organizzative; non piu' di tre progetti a carattere produttivo con obbligo di realizzare un adeguato numero di recite per il pubblico; un progetto finalizzato allo studio ed alla ricerca di nuovi linguaggi teatrali che abbia i seguenti requisiti: a) direzione artistica affidata ad una personalita' di riconosciuta fama nazionale ed internazionale nel settore, dotata di collaudata esperienza professionale ed organizzativa; b) progettualita' annuale inserita in un programma pluriennale di sperimentazione nel campo del rinnovo del linguaggio teatrale e del metodo di ricerca; c) attivita' laboratoriale; d) disponibilita' di una sede appositamente attrezzata per le suddette attivita' laboratoriali; e) seminari, convegni; f) pubblicazioni; g) eventuale allestimento di spettacolo.