Art. 24. Progetto nazionale 1. Il progetto nazionale di distribuzione e' affidato all'Ente teatrale italiano nell'ambito dei propri compiti istituzionali di coordinamento. A tal fine l'ETI, in attuazione delle finalita' di cui alla legge 14 dicembre 1978, n. 836, nell'autonomia delle proprie scelte culturali, tenuto conto delle prioritarie esigenze di programmazione dei teatri direttamente gestiti, costituisce una funzionale rete distributiva sull'intero territorio nazionale, acquisendo la disponibilita' di spazi teatrali idonei riguardo al profilo tecnico e all'entita' del bacino di utenza, con esclusione di concorsi finanziari alle spese di gestione ordinaria delle sale. L'ETI promuove in tale rete distributiva una programmazione conseguente alle proprie scelte culturali e che riserva particolare attenzione al teatro d'arte, alla drammaturgia contemporanea ed eventualmente alla danza, ove intervengano specifiche sovvenzioni, e a tal fine sostiene un adeguato investimento pubblicitario e di sensibilizzazione teatrale, anche assumendosi direttamente gli oneri organizzativi. 2. Il progetto nazionale si puo' articolare in un teatro per regioni, previa intesa con il circuito territoriale sovvenzionato dallo Stato, ove esista - con esclusione delle citta' sedi di teatri stabili pubblici, salvo che per le iniziative di cui al successivo comma 5 - e puo' essere ampliato, anche di concerto - ove opportuno - con istituzioni e organismi locali e/o regionali, qualora l'Ente riscontrasse la funzionalita' di un particolare teatro e di un pubblico ad un progetto mirato di sperimentazione, rinnovamento e valorizzazione della specificita' teatrale. 3. L'ETI, nella definizione del piano nazionale, dovra' tenere conto degli interventi finanziari adottati dal Ministero ed e' tenuto ad informare quest'ultimo dei destinatari degli interventi operati direttamente. 4. L'ETI delibera annualmente, il programma relativo al progetto nazionale di distribuzione, prevedendo la diffusione di non oltre millecinquecento recite incluse quelle da realizzare nei teatri direttamente gestiti, per un numero massimo di sessanta compagnie sovvenzionate dallo Stato, alle quali vanno riservate non meno di dieci recite ciascuna, tenendo anche conto di un necessario equilibrio tra le recite effettuate nei teatri direttamente gestite e quelle distribuite nel piano nazionale. 5. L'ETI, inoltre, puo' realizzare delle iniziative promozionali - oltre quelle previste al punto 2 del presente articolo - con particolare riferimento al teatro d'arte, di ricerca, al teatro per l'infanzia e la gioventu' e alla danza, puo' riservare il 10% delle recite realizzate nell'ambito di predette iniziative, a imprese teatrali professionali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato, con lo scopo di selezionare, secondo modalita' trasparenti, e segnalare con specifiche manifestazioni, giovani formazioni. 6. L'ETI, fatta eccezione per le iniziative promozionali e tenuto conto dell'impegno di cui al punto 1 in merito all'investimento pubblicitario, pratica preferibilmente rapporti contrattuali a percentuale ovvero corrisponde compensi fissi non superiori al foglio paga giornaliero delle compagnie. 7. L'ETI nell'ambito del proprio programma di promozione del teatro svolge la piu' ampia attivita' di informazione, documentazione e sensibilizzazione degli operatori e del pubblico.