Art. 24.
                         Progetto nazionale
  1. Il progetto nazionale  di  distribuzione  e'  affidato  all'Ente
teatrale  italiano  nell'ambito  dei  propri compiti istituzionali di
coordinamento. A tal fine l'ETI, in attuazione delle finalita' di cui
alla legge 14 dicembre 1978, n.  836,  nell'autonomia  delle  proprie
scelte   culturali,   tenuto  conto  delle  prioritarie  esigenze  di
programmazione  dei  teatri  direttamente  gestiti,  costituisce  una
funzionale   rete   distributiva  sull'intero  territorio  nazionale,
acquisendo la disponibilita' di spazi  teatrali  idonei  riguardo  al
profilo tecnico e all'entita' del bacino di utenza, con esclusione di
concorsi  finanziari  alle  spese  di  gestione ordinaria delle sale.
L'ETI  promuove  in  tale  rete   distributiva   una   programmazione
conseguente  alle  proprie scelte culturali e che riserva particolare
attenzione al  teatro  d'arte,  alla  drammaturgia  contemporanea  ed
eventualmente  alla danza, ove intervengano specifiche sovvenzioni, e
a tal fine sostiene  un  adeguato  investimento  pubblicitario  e  di
sensibilizzazione  teatrale, anche assumendosi direttamente gli oneri
organizzativi.
  2. Il progetto nazionale  si  puo'  articolare  in  un  teatro  per
regioni,  previa  intesa  con  il circuito territoriale sovvenzionato
dallo Stato, ove esista - con esclusione delle citta' sedi di  teatri
stabili  pubblici,  salvo  che per le iniziative di cui al successivo
comma 5 - e puo' essere ampliato, anche di concerto - ove opportuno -
con istituzioni e organismi  locali  e/o  regionali,  qualora  l'Ente
riscontrasse  la  funzionalita'  di  un  particolare  teatro  e di un
pubblico ad un progetto mirato  di  sperimentazione,  rinnovamento  e
valorizzazione della specificita' teatrale.
  3.  L'ETI,  nella  definizione  del  piano nazionale, dovra' tenere
conto degli interventi finanziari adottati dal Ministero ed e' tenuto
ad informare quest'ultimo dei destinatari  degli  interventi  operati
direttamente.
  4.  L'ETI  delibera  annualmente, il programma relativo al progetto
nazionale di distribuzione, prevedendo la  diffusione  di  non  oltre
millecinquecento  recite  incluse  quelle  da  realizzare  nei teatri
direttamente gestiti, per un numero  massimo  di  sessanta  compagnie
sovvenzionate  dallo  Stato,  alle  quali vanno riservate non meno di
dieci  recite  ciascuna,  tenendo  anche  conto  di   un   necessario
equilibrio tra le recite effettuate nei teatri direttamente gestite e
quelle distribuite nel piano nazionale.
  5.  L'ETI, inoltre, puo' realizzare delle iniziative promozionali -
oltre quelle  previste  al  punto  2  del  presente  articolo  -  con
particolare  riferimento  al teatro d'arte, di ricerca, al teatro per
l'infanzia e la gioventu' e alla danza, puo' riservare il  10%  delle
recite  realizzate  nell'ambito  di  predette  iniziative,  a imprese
teatrali  professionali  che   non   abbiano   chiesto   l'intervento
finanziario  dello  Stato,  con  lo  scopo  di  selezionare,  secondo
modalita' trasparenti, e  segnalare  con  specifiche  manifestazioni,
giovani formazioni.
  6.  L'ETI,  fatta eccezione per le iniziative promozionali e tenuto
conto dell'impegno di cui  al  punto  1  in  merito  all'investimento
pubblicitario,   pratica   preferibilmente  rapporti  contrattuali  a
percentuale ovvero corrisponde compensi fissi non superiori al foglio
paga giornaliero delle compagnie.
  7. L'ETI nell'ambito del proprio programma di promozione del teatro
svolge la piu' ampia  attivita'  di  informazione,  documentazione  e
sensibilizzazione degli operatori e del pubblico.