Art. 25.
                        Circuiti territoriali
  1. Possono essere concesse sovvenzioni ad enti od  associazioni  ad
iniziativa   pubblica  che  svolgono  attivita'  di  distribuzione  e
promozione teatrale nell'ambito regionale.
  2. Analogamente possono  essere  concesse  sovvenzioni  ad  enti  o
associazioni  ad  iniziativa  privata,  con riguardo allo svolgimento
delle attivita' di  distribuzione  nelle  zone  prive  o  carenti  di
adeguata programmazione teatrale.
  3.  Presupposti  per  l'ammissione  alle  sovvenzioni  previste dal
presente articolo:
    a) progetto di attivita' che preveda la programmazione di  almeno
centotrenta  giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di
intervento finanziario  dello  Stato,  nonche'  compensi  cosi'  come
regolati  ai commi 11 e 12 del precedente art. 5, per almeno la meta'
delle recite per ciascuna compagnia ospitata.
  Dette giornate recitative dovranno essere:
   articolate su almeno dieci piazze;
   distribuite  in  modo  che  il  circuito  sia  presente  in   ogni
provincia;
   effettuate  in  sale  teatrali  oltre  che munite delle prescritte
autorizzazioni anche idonee agli spettacoli  teatrali,  con  capienza
non inferiore a trecento posti, salvo motivate deroghe eccezionali;
    b) progetto di attivita' che assicuri un equilibrato rapporto tra
circuitazione di compagnie stabili e di compagnie stagionali;
    c)  presentazione  di  un  repertorio particolarmente qualificato
sotto il profilo artistico  e  culturale,  anche  con  riferimento  a
quello contemporaneo italiano ed europeo;
    d) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e
gestione;
    e)  adottare  entro  il  31 dicembre 1993 uno statuto conforme ai
principi di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1991. I circuiti ad
iniziativa  privata  sono  esonerati   dall'obbligo   degli   apporti
finanziari  degli enti locali, nonche' dall'incompatibilita' prevista
nello stesso decreto per quanto concerne le  cariche  di  presidente,
consigliere e direttore.
  4.  Per  la  quantificazione  delle  sovvenzioni sara' tenuto conto
esclusivamente del costo delle compagnie ospitate destinatarie  delle
sovvenzioni   o  contributi  di  cui  alla  presente  circolare,  con
esclusione di  quello  non  in  ottemperanza  a  quanto  previsto  al
precedente art. 5, commi 11 e 12, nonche' delle spese di promozione e
pubblicita'  con  esclusione  del  costo  del personale dipendente. I
circuiti  sono  autorizzati  ai  fini  della  quantificazione   della
sovvenzione,  ad  includere  nel  programma  di attivita', fino ad un
massimo del 20% del totale delle recite ospitate nonche' dei costi di
ospitalita', compagnie teatrali che non  abbiano  chiesto  intervento
finanziario  dello Stato, nonche' compagnie di danza sovvenzionate ai
sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800.
  5. Ai fini della  determinazione  della  sovvenzione  sara'  tenuto
conto altresi':
   della qualita' e del numero degli spettacoli ospitati;
   del   numero  degli  spettatori  con  particolare  riferimento  al
pubblico organizzato ed in particolare a quello  giovanile,  rilevati
nella stagione precedente;
   di documentata attivita' di produzione;
   dell'equilibrio  generale  del  bilancio  ivi  incluse le quote di
ammortamento  dei  mutui,  anche  pluriennali,   stipulati   per   il
risanamento   dei  deficit  pregressi,  previo  impegno  assunto  dai
competenti organi deliberanti di cedere alla  B.N.L.  le  sovvenzioni
assegnate  ai fini del pagamento delle quote di ammortamento, nonche'
dei crediti vantati dalle compagnie ospitate.
  6. Ai fini dell'assegnazione dell'invervento dello Stato e per  una
generale  esigenza  di  contenimento  e  risanamento della situazione
finanziaria dei circuiti, l'attivita' programmata sara'  valutata  ai
fini della sovvenzione, con il limite del 70% di quella accertata per
la  stagione  1990-91,  fermo  restando  il  numero  minimo di recite
previsto al precedente terzo comma.
  7. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna  si  terra'
conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate.
  8.  Il Ministro si riserva la facolta' di convocare annualmente, in
seduta congiunta,  gli  esponenti  degli  enti  di  cui  al  presente
articolo  per  un esame generale della attivita' svolta, sia sotto il
profilo artistico che gestionale.