Art. 25. Circuiti territoriali 1. Possono essere concesse sovvenzioni ad enti od associazioni ad iniziativa pubblica che svolgono attivita' di distribuzione e promozione teatrale nell'ambito regionale. 2. Analogamente possono essere concesse sovvenzioni ad enti o associazioni ad iniziativa privata, con riguardo allo svolgimento delle attivita' di distribuzione nelle zone prive o carenti di adeguata programmazione teatrale. 3. Presupposti per l'ammissione alle sovvenzioni previste dal presente articolo: a) progetto di attivita' che preveda la programmazione di almeno centotrenta giornate recitative riferite a compagnie assegnatarie di intervento finanziario dello Stato, nonche' compensi cosi' come regolati ai commi 11 e 12 del precedente art. 5, per almeno la meta' delle recite per ciascuna compagnia ospitata. Dette giornate recitative dovranno essere: articolate su almeno dieci piazze; distribuite in modo che il circuito sia presente in ogni provincia; effettuate in sale teatrali oltre che munite delle prescritte autorizzazioni anche idonee agli spettacoli teatrali, con capienza non inferiore a trecento posti, salvo motivate deroghe eccezionali; b) progetto di attivita' che assicuri un equilibrato rapporto tra circuitazione di compagnie stabili e di compagnie stagionali; c) presentazione di un repertorio particolarmente qualificato sotto il profilo artistico e culturale, anche con riferimento a quello contemporaneo italiano ed europeo; d) stabile struttura organizzativa con autonoma amministrazione e gestione; e) adottare entro il 31 dicembre 1993 uno statuto conforme ai principi di cui al decreto ministeriale 31 agosto 1991. I circuiti ad iniziativa privata sono esonerati dall'obbligo degli apporti finanziari degli enti locali, nonche' dall'incompatibilita' prevista nello stesso decreto per quanto concerne le cariche di presidente, consigliere e direttore. 4. Per la quantificazione delle sovvenzioni sara' tenuto conto esclusivamente del costo delle compagnie ospitate destinatarie delle sovvenzioni o contributi di cui alla presente circolare, con esclusione di quello non in ottemperanza a quanto previsto al precedente art. 5, commi 11 e 12, nonche' delle spese di promozione e pubblicita' con esclusione del costo del personale dipendente. I circuiti sono autorizzati ai fini della quantificazione della sovvenzione, ad includere nel programma di attivita', fino ad un massimo del 20% del totale delle recite ospitate nonche' dei costi di ospitalita', compagnie teatrali che non abbiano chiesto intervento finanziario dello Stato, nonche' compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800. 5. Ai fini della determinazione della sovvenzione sara' tenuto conto altresi': della qualita' e del numero degli spettacoli ospitati; del numero degli spettatori con particolare riferimento al pubblico organizzato ed in particolare a quello giovanile, rilevati nella stagione precedente; di documentata attivita' di produzione; dell'equilibrio generale del bilancio ivi incluse le quote di ammortamento dei mutui, anche pluriennali, stipulati per il risanamento dei deficit pregressi, previo impegno assunto dai competenti organi deliberanti di cedere alla B.N.L. le sovvenzioni assegnate ai fini del pagamento delle quote di ammortamento, nonche' dei crediti vantati dalle compagnie ospitate. 6. Ai fini dell'assegnazione dell'invervento dello Stato e per una generale esigenza di contenimento e risanamento della situazione finanziaria dei circuiti, l'attivita' programmata sara' valutata ai fini della sovvenzione, con il limite del 70% di quella accertata per la stagione 1990-91, fermo restando il numero minimo di recite previsto al precedente terzo comma. 7. Per i circuiti che operano in Sicilia ed in Sardegna si terra' conto anche del maggior costo dei viaggi delle compagnie ospitate. 8. Il Ministro si riserva la facolta' di convocare annualmente, in seduta congiunta, gli esponenti degli enti di cui al presente articolo per un esame generale della attivita' svolta, sia sotto il profilo artistico che gestionale.