Art. 26. Esercizio teatrale 1. Alle imprese che gestiscono sale teatrali, munite delle prescritte autorizzazioni, possono essere concesse sovvenzioni sul costo della gestione della sala, tenuto conto del numero degli spettatori ed in particolare degli abbonati e del pubblico organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente. 2. Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni sono: la licenza di esercizio intestata al richiedente la sovvenzione; la programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative per le iniziative ad attivita' stabile; la programmazione di almeno novanta giornate recitative per le iniziative ad attivita' stagionale; l'effettuazione di almeno il 50% di recite da parte di compagnie organizzate da impresa diversa da quella che gestisce il teatro procedendosi a tal fine agli accertamenti di cui al quinto comma dell'art. 19; la programmazione di almeno il 30% delle recite ospitate di opere teatrali originali di autore italiano contemporaneo. 3. Ai fini dell'assegnazione della sovvenzione sara' tenuto conto della qualita' degli spettacoli ospitati, nonche' del complessivo spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario. 4. Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative e comunque fino ad un massimo del 20% dello stesso, possono essere computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato nonche' da compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967, n. 800. Fermo restando il limite del 20%, le giornate recitative programmate dall'ETI ai sensi dell'art. 24 sono computate per un numero doppio ai fini del raggiungimento del minimo dell'attivita' recitativa.