Art. 26.
                         Esercizio teatrale
  1.  Alle  imprese  che  gestiscono  sale  teatrali,  munite   delle
prescritte  autorizzazioni,  possono  essere concesse sovvenzioni sul
costo della gestione  della  sala,  tenuto  conto  del  numero  degli
spettatori   ed   in   particolare  degli  abbonati  e  del  pubblico
organizzato, riscontrati nella stagione teatrale precedente.
  2. Presupposti per essere ammessi alle sovvenzioni sono:
   la licenza di esercizio intestata al richiedente la sovvenzione;
   la programmazione di almeno centocinquanta giornate recitative per
le iniziative ad attivita' stabile;
   la programmazione di almeno novanta  giornate  recitative  per  le
iniziative ad attivita' stagionale;
   l'effettuazione  di  almeno il 50% di recite da parte di compagnie
organizzate da impresa diversa  da  quella  che  gestisce  il  teatro
procedendosi  a  tal  fine  agli  accertamenti di cui al quinto comma
dell'art. 19;
   la programmazione di almeno il 30% delle recite ospitate di  opere
teatrali originali di autore italiano contemporaneo.
  3.  Ai  fini dell'assegnazione della sovvenzione sara' tenuto conto
della qualita' degli spettacoli  ospitati,  nonche'  del  complessivo
spazio riservato al repertorio nazionale ed europeo comunitario.
  4.  Ai fini del raggiungimento del minimo delle giornate recitative
e comunque fino ad un massimo del 20% dello  stesso,  possono  essere
computate le giornate recitative effettuate da compagnie teatrali che
non  abbiano  chiesto l'intervento finanziario dello Stato nonche' da
compagnie di danza sovvenzionate ai sensi della legge 14 agosto 1967,
n. 800. Fermo restando il limite  del  20%,  le  giornate  recitative
programmate  dall'ETI  ai  sensi  dell'art.  24 sono computate per un
numero doppio ai fini del raggiungimento  del  minimo  dell'attivita'
recitativa.