Art. 27.
                        Rassegne e festivals
  1. Sovvenzioni  possono  essere  concesse  a  enti  o  associazioni
pubbliche  o  private  organizzatrici  di  rassegne  e  festivals che
contribuiscano alla diffusione ed all'incremento del teatro in Italia
anche per la valorizzazione turistica delle localita' interessate.
  2. Le rassegne e i festivals devono comprendere una  pluralita'  di
spettacoli  di  prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale,
che si svolgano in un arco di tempo limitato ed in uno stesso luogo.
  3. L'intervento  finanziario  dello  Stato  ha  comunque  carattere
integrativo di altri apporti finanziari.
  4. Non possono essere concesse - ai sensi del presente articolo - a
favore  delle  iniziative  che  beneficino  di  interventi finanziari
previsti nella presente circolare ad altro  titolo  e  presentino  di
impresa   e   associazione   o   una   soggettiva  analogia  riferita
all'identita' degli amministratori ed organizzatori.
  5. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste le  iniziative
si distinguono in:
    A)    Iniziative    di   particolare   rilevanza   nazionale   ed
internazionale che siano sovvenzionate da almeno tre anni. All'inizio
di ogni  esercizio  finanziario  il  Ministro  del  turismo  e  dello
spettacolo,  sulla  base  dei  consuntivi  dell'anno precedente e dei
programmi presentati, formulera', con proprio decreto, un  elenco  di
iniziative  per  un  numero  non  superiore a venti alle quali potra'
essere assegnata una sovvenzione non eccedente  il  40%  delle  altre
entrate.  Ai  fini  dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative
devono disporre di un direttore artistico, in esclusiva  rispetto  ad
altri festivals, dotato di un indiscusso prestigio culturale e di una
provata  capacita'  professionale,  nonche' di una struttura tecnico-
organizzativa permanente. Devono altresi' prevedere:
    una pluralita' di spettacoli tra i quali almeno uno presentato in
prima nazionale;
    una programmazione di spettacoli destinati in prevalenza, sia che
per  ospitalita'  che  per   coproduzioni,   a   organismi   italiani
sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonche' ad
organismi  stranieri  che  svolgano  un'attivita' di elevata qualita'
artistica;
    una partecipazione di pubblico che giustifichi  la  realizzazione
del festival.
    B)   Iniziative  non  comprese  nell'elenco  precedente.  A  tali
iniziative potra' essere assegnata  una  sovvenzione  in  misura  non
superiore  al  20%  dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo
deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di  spettacoli
che   costituiscano  eventi  internazionali  di  rilevante  interesse
artistico e  culturale,  a  carattere  non  ricorrente.  Le  relative
istanze  di  sovvenzione possono essere prodotte almeno trenta giorni
prima dell'inizio delle manifestazioni.
  6.  La  liquidazione  della  sovvenzione  e'  disposta  al  termine
dell'attivita', sulla base della documentazione consuntiva.