Art. 27. Rassegne e festivals 1. Sovvenzioni possono essere concesse a enti o associazioni pubbliche o private organizzatrici di rassegne e festivals che contribuiscano alla diffusione ed all'incremento del teatro in Italia anche per la valorizzazione turistica delle localita' interessate. 2. Le rassegne e i festivals devono comprendere una pluralita' di spettacoli di prosa, nell'ambito di un coerente progetto culturale, che si svolgano in un arco di tempo limitato ed in uno stesso luogo. 3. L'intervento finanziario dello Stato ha comunque carattere integrativo di altri apporti finanziari. 4. Non possono essere concesse - ai sensi del presente articolo - a favore delle iniziative che beneficino di interventi finanziari previsti nella presente circolare ad altro titolo e presentino di impresa e associazione o una soggettiva analogia riferita all'identita' degli amministratori ed organizzatori. 5. Ai fini dell'ammissione alle sovvenzioni previste le iniziative si distinguono in: A) Iniziative di particolare rilevanza nazionale ed internazionale che siano sovvenzionate da almeno tre anni. All'inizio di ogni esercizio finanziario il Ministro del turismo e dello spettacolo, sulla base dei consuntivi dell'anno precedente e dei programmi presentati, formulera', con proprio decreto, un elenco di iniziative per un numero non superiore a venti alle quali potra' essere assegnata una sovvenzione non eccedente il 40% delle altre entrate. Ai fini dell'inclusione nel suddetto elenco le iniziative devono disporre di un direttore artistico, in esclusiva rispetto ad altri festivals, dotato di un indiscusso prestigio culturale e di una provata capacita' professionale, nonche' di una struttura tecnico- organizzativa permanente. Devono altresi' prevedere: una pluralita' di spettacoli tra i quali almeno uno presentato in prima nazionale; una programmazione di spettacoli destinati in prevalenza, sia che per ospitalita' che per coproduzioni, a organismi italiani sovvenzionati per almeno tre anni nell'ultimo quinquennio, nonche' ad organismi stranieri che svolgano un'attivita' di elevata qualita' artistica; una partecipazione di pubblico che giustifichi la realizzazione del festival. B) Iniziative non comprese nell'elenco precedente. A tali iniziative potra' essere assegnata una sovvenzione in misura non superiore al 20% dell'apporto finanziario degli enti locali, salvo deroghe eccezionali connesse con la diretta produzione di spettacoli che costituiscano eventi internazionali di rilevante interesse artistico e culturale, a carattere non ricorrente. Le relative istanze di sovvenzione possono essere prodotte almeno trenta giorni prima dell'inizio delle manifestazioni. 6. La liquidazione della sovvenzione e' disposta al termine dell'attivita', sulla base della documentazione consuntiva.