Art. 28. Teatri municipali 1. Ai teatri municipali, dei quali viene riconosciuta la rilevante funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate sovvenzioni purche' abbiano una capienza non inferiore a cinquecento posti e programmino un'attivita' di almeno sessanta giornate recitative con le stesse modalita' e termini di cui all'art. 26 della presente circolare. 2. Ai fini della quantificazione della sovvenzione si terra' conto: di una eventuale partecipazione a progetti finalizzati regionali od interregionali; dello spazio comunque riservato alle opere teatrali originali di autori italiani ed europei; dell'affluenza del pubblico registrata nella stagione precedente tenuto conto della capienza del teatro. La sovvenzione verra' rapportata ai costi di promozione e pubblicita' fino al 50% degli stessi.