Art. 28.
                          Teatri municipali
  1. Ai teatri municipali, dei quali viene riconosciuta la  rilevante
funzione culturale e sociale sul territorio, possono essere assegnate
sovvenzioni  purche' abbiano una capienza non inferiore a cinquecento
posti  e  programmino  un'attivita'  di  almeno   sessanta   giornate
recitative con le stesse modalita' e termini di cui all'art. 26 della
presente circolare.
  2. Ai fini della quantificazione della sovvenzione si terra' conto:
   di  una  eventuale partecipazione a progetti finalizzati regionali
od interregionali;
   dello spazio comunque riservato alle opere teatrali  originali  di
autori italiani ed europei;
   dell'affluenza  del  pubblico registrata nella stagione precedente
tenuto conto della capienza del teatro.
  La  sovvenzione  verra'  rapportata  ai  costi  di   promozione   e
pubblicita' fino al 50% degli stessi.