Art. 29. Piani programmatici 1. Alla fine di ogni stagione teatrale il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentiti i pareri del comitato tecnico di coordinamento di cui al successivo art. 30 e delle commissioni consultive della prosa, predispone piani programmatici annuali o pluriennali di indirizzo delle attivita' teatrali provvedendo ad individuarne, con le necessarie priorita', gli obiettivi culturali e di diffusione sul territorio nazionale. 2. A tal fine il Ministro formula appositi elenchi di validita' annuale o pluriennale, degli organismi e delle iniziative teatrali di rilevanza nazionale che siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente circolare.