Art. 29.
                         Piani programmatici
  1. Alla fine di ogni stagione teatrale il Ministero del  turismo  e
dello   spettacolo,   sentiti   i  pareri  del  comitato  tecnico  di
coordinamento di cui  al  successivo  art.  30  e  delle  commissioni
consultive  della  prosa,  predispone  piani  programmatici annuali o
pluriennali di indirizzo  delle  attivita'  teatrali  provvedendo  ad
individuarne,  con le necessarie priorita', gli obiettivi culturali e
di diffusione sul territorio nazionale.
  2. A tal fine il Ministro formula  appositi  elenchi  di  validita'
annuale o pluriennale, degli organismi e delle iniziative teatrali di
rilevanza  nazionale  che  siano  in  possesso dei requisiti previsti
dalla presente circolare.