Art. 3.
                    Presupposti per l'ammissione
               agli interventi finanziari dello Stato
  1.  Costituiscono  presupposti  per  l'ammissione  agli  interventi
finanziari  di  cui alla presente circolare, la validita' culturale e
sociale delle iniziative, la  natura  professionale  delle  attivita'
realizzate,  nonche'  l'impiego per ogni spettacolo di almeno quattro
elementi tra artistici e tecnici, salvo deroghe  straordinarie  moti-
vate   dal   particolare   livello   artistico  dell'iniziativa,  con
particolare riferimento al teatro di ricerca.
  2. La professionalita' degli elementi artistici e tecnici va intesa
con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro della categoria.
  3. Il possesso dei suddetti requisiti  deve  essere  attestato  dal
legale  rappresentante  dell'organismo  o  dell'impresa  teatrale, il
quale dovra' altresi' dichiarare che  i  rapporti  contrattuali  sono
disciplinati   in   conformita'  dei  relativi  contratti  collettivi
nazionali di categoria.
  4. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare  sono
prese  in  considerazione le rappresentazioni in pubblico, alle quali
chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o  di
tessera.  Le  giornate  recitative  svolte  con piu' compagnie da una
stessa impresa od organismo teatrale vengono computate separatamente,
e sempre che raggiungano almeno il numero di trenta.
  5. Ai  fini  della  valutazione  della  validita'  organizzativa  e
gestionale   delle   iniziative  che  chiedono  di  accedere  o  alle
sovvenzioni o ai contributi,  l'amministrazione  terra'  conto  della
tempestivita'  di corresponsione dei compensi agli scritturati o alle
compagnie  ospitate,  nonche'   dell'equilibrio   finanziario   della
gestione.
  6.  Per  la  individuazione  dei  criteri  di quantificazione degli
interventi finanziari, sara'  tenuto  conto  del  carattere  pubblico
delle  iniziative  con  riferimento  agli  enti  di cui ai successivi
articoli 11 e 25, comma 1, dell'interesse pubblico,  con  particolare
riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 12,
13  e  25,  comma  2, della stabilita' e della specifica attivita' di
giro e della funzione di servizio  sul  territorio  delle  compagnie,
della  vocazione  sociale delle imprese cooperative ed autogestite ed
alle associazioni culturali, nonche'  della  specifica  e  collaudata
peculiarita'   delle   compagnie   che   operano  nel  settore  della
sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'.  Inoltre,
nell'ambito  della  complessiva  esigenza di un generale contenimento
dei costi, potra' tenersi altresi' conto del livello delle  spese  di
allestimento  nonche'  dei  compensi  e  delle  diarie degli artisti,
registi, scenografi.  A  tal  fine  per  ogni  iniziativa  gli  oneri
previdenziali  riferiti  all'E.N.P.A.L.S.  potranno  essere  presi in
considerazione fino  al  tetto  del  massimale  di  L.  1.000.000  di
retribuzione   fissato  dalla  vigente  normativa  in  materia  salvo
eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il
predetto tetto e' portata in  detrazione  dell'ammontare  complessivo
degli  oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui
alla presente circolare.
  7.  Per  gli  enti  od  associazioni  stabili, di cui ai successivi
articoli 11 e 12, i  costi  di  ospitalita'  autonomamente  presi  in
considerazione   ai   fini   della   determinazione   dell'intervento
finanziario sono quelli relativi a formazioni teatrali  sovvenzionate
dallo Stato, salvo quanto previsto al successivo art. 31, comma 3.
  8.  Per  gli enti di cui all'art. 13 saranno valutati anche i costi
di  ospitalita'  di  formazioni  teatrali  che  non  abbiano  chiesto
l'intervento  finanziario  dello  Stato  e  comunque  entro  il tetto
massimo del 15% dei costi delle compagnie sovvenzionate.
  9. Non possono  essere  assegnati  sovvenzioni  o  contributi  agli
organismi  e  iniziative teatrali previsti ai successivi articoli 14,
15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 ove gli stessi  presentino  identita'  di
soggetti   nelle  cariche  di  legale  rappresentante,  di  direttore
artistico, di direttore amministrativo, organizzatore teatrale  o  di
socio  con  altri  organismi  od  iniziative  per i quali siano stati
assegnati nella medesima stagione teatrale interventi  finanziari  ai
sensi dei suddetti articoli.
  10.  Le  commissioni  consultive  per  la prosa saranno chiamate ad
esprimere il proprio parere, in ordine  ai  criteri  attuativi  della
circolare,  in  una  riunione precedente a quella nella quale saranno
definiti gli interventi finanziari  stessi  e,  comunque,  prima  dei
termini  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande  di  cui  al
successivo art. 4.