Art. 3. Presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari dello Stato 1. Costituiscono presupposti per l'ammissione agli interventi finanziari di cui alla presente circolare, la validita' culturale e sociale delle iniziative, la natura professionale delle attivita' realizzate, nonche' l'impiego per ogni spettacolo di almeno quattro elementi tra artistici e tecnici, salvo deroghe straordinarie moti- vate dal particolare livello artistico dell'iniziativa, con particolare riferimento al teatro di ricerca. 2. La professionalita' degli elementi artistici e tecnici va intesa con riguardo ai requisiti desumibili dalle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria. 3. Il possesso dei suddetti requisiti deve essere attestato dal legale rappresentante dell'organismo o dell'impresa teatrale, il quale dovra' altresi' dichiarare che i rapporti contrattuali sono disciplinati in conformita' dei relativi contratti collettivi nazionali di categoria. 4. Ai fini degli interventi previsti dalla presente circolare sono prese in considerazione le rappresentazioni in pubblico, alle quali chiunque possa accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso o di tessera. Le giornate recitative svolte con piu' compagnie da una stessa impresa od organismo teatrale vengono computate separatamente, e sempre che raggiungano almeno il numero di trenta. 5. Ai fini della valutazione della validita' organizzativa e gestionale delle iniziative che chiedono di accedere o alle sovvenzioni o ai contributi, l'amministrazione terra' conto della tempestivita' di corresponsione dei compensi agli scritturati o alle compagnie ospitate, nonche' dell'equilibrio finanziario della gestione. 6. Per la individuazione dei criteri di quantificazione degli interventi finanziari, sara' tenuto conto del carattere pubblico delle iniziative con riferimento agli enti di cui ai successivi articoli 11 e 25, comma 1, dell'interesse pubblico, con particolare riferimento al territorio, per gli organismi di cui agli articoli 12, 13 e 25, comma 2, della stabilita' e della specifica attivita' di giro e della funzione di servizio sul territorio delle compagnie, della vocazione sociale delle imprese cooperative ed autogestite ed alle associazioni culturali, nonche' della specifica e collaudata peculiarita' delle compagnie che operano nel settore della sperimentazione e del teatro per l'infanzia e la gioventu'. Inoltre, nell'ambito della complessiva esigenza di un generale contenimento dei costi, potra' tenersi altresi' conto del livello delle spese di allestimento nonche' dei compensi e delle diarie degli artisti, registi, scenografi. A tal fine per ogni iniziativa gli oneri previdenziali riferiti all'E.N.P.A.L.S. potranno essere presi in considerazione fino al tetto del massimale di L. 1.000.000 di retribuzione fissato dalla vigente normativa in materia salvo eventuali successive modificazioni. La somma degli oneri eccedenti il predetto tetto e' portata in detrazione dell'ammontare complessivo degli oneri presi a riferimento per gli interventi finanziari di cui alla presente circolare. 7. Per gli enti od associazioni stabili, di cui ai successivi articoli 11 e 12, i costi di ospitalita' autonomamente presi in considerazione ai fini della determinazione dell'intervento finanziario sono quelli relativi a formazioni teatrali sovvenzionate dallo Stato, salvo quanto previsto al successivo art. 31, comma 3. 8. Per gli enti di cui all'art. 13 saranno valutati anche i costi di ospitalita' di formazioni teatrali che non abbiano chiesto l'intervento finanziario dello Stato e comunque entro il tetto massimo del 15% dei costi delle compagnie sovvenzionate. 9. Non possono essere assegnati sovvenzioni o contributi agli organismi e iniziative teatrali previsti ai successivi articoli 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 23 ove gli stessi presentino identita' di soggetti nelle cariche di legale rappresentante, di direttore artistico, di direttore amministrativo, organizzatore teatrale o di socio con altri organismi od iniziative per i quali siano stati assegnati nella medesima stagione teatrale interventi finanziari ai sensi dei suddetti articoli. 10. Le commissioni consultive per la prosa saranno chiamate ad esprimere il proprio parere, in ordine ai criteri attuativi della circolare, in una riunione precedente a quella nella quale saranno definiti gli interventi finanziari stessi e, comunque, prima dei termini di scadenza di presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.