Art. 30.
         Comitato tecnico di coordinamento per la produzione
              la distribuzione e la promozione teatrale
  1. E'  istituito  un  comitato  tecnico  di  coordinamento  per  la
produzione, la distribuzione e la promozione teatrale, con il compito
di esprimere pareri circa:
    a) la definizione dei piani programmatici annuali o pluriennali;
    b)  gli  elenchi  annuali o pluriennali di cui al precedente art.
29;
    c) le  questioni  di  maggiore  rilevanza  che  interessino  piu'
settori delle attivita' teatrali di prosa.
  2.  Il  comitato  tecnico  e'  presieduto  dal  Ministro, o per sua
delega, dal direttore generale dello spettacolo ed  e'  composto  dai
rappresentanti  dei  vari  settori  delle attivita' teatrali previsti
dalla presente  circolare  e  dagli  stessi  designati,  nonche'  dai
rappresentanti  delle  organizzazioni  sindacali  dei lavoratori, dal
rappresentante degli autori e dall'esperto del  Ministro,  componenti
delle commissioni consultive della prosa.
  Entrano  a  far  parte  del  comitato  un rappresentante del teatro
universitario, un rappresentante dei  teatri  municipali  nonche'  un
rappresentante  di  altre associazioni di autori teatrali non facente
parte delle commissioni consultive della prosa.
  Alle riunioni del comitato possono essere  invitati  a  partecipare
altri  rappresentanti  di categoria, comunque in numero non superiore
al 50% dei componenti permanenti.
  3.  Assolve  le  funzioni  di  segretario,  il   segretario   delle
commissioni consultive della prosa.
  4. Il comitato e' nominato annualmente con decreto del Ministro del
turismo  e  dello  spettacolo  entro  sessanta giorni dall'emanazione
della circolare sulle attivita' teatrali di prosa.