Art. 30. Comitato tecnico di coordinamento per la produzione la distribuzione e la promozione teatrale 1. E' istituito un comitato tecnico di coordinamento per la produzione, la distribuzione e la promozione teatrale, con il compito di esprimere pareri circa: a) la definizione dei piani programmatici annuali o pluriennali; b) gli elenchi annuali o pluriennali di cui al precedente art. 29; c) le questioni di maggiore rilevanza che interessino piu' settori delle attivita' teatrali di prosa. 2. Il comitato tecnico e' presieduto dal Ministro, o per sua delega, dal direttore generale dello spettacolo ed e' composto dai rappresentanti dei vari settori delle attivita' teatrali previsti dalla presente circolare e dagli stessi designati, nonche' dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, dal rappresentante degli autori e dall'esperto del Ministro, componenti delle commissioni consultive della prosa. Entrano a far parte del comitato un rappresentante del teatro universitario, un rappresentante dei teatri municipali nonche' un rappresentante di altre associazioni di autori teatrali non facente parte delle commissioni consultive della prosa. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare altri rappresentanti di categoria, comunque in numero non superiore al 50% dei componenti permanenti. 3. Assolve le funzioni di segretario, il segretario delle commissioni consultive della prosa. 4. Il comitato e' nominato annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro sessanta giorni dall'emanazione della circolare sulle attivita' teatrali di prosa.