Art. 31. Iniziative di collaborazione teatrale con l'estero tournees e coproduzioni 1. L'intervento finanziario dello Stato per la realizzazione di iniziative all'estero e' disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11 agosto 1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano) e sue eventuali successive modificazioni. 2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate recitative, possono essere computati in misura non superiore al 20% del predetto minimo le giornate recitative effettuate all'estero nell'ambito di tournees sovvenzionate ai sensi del presente articolo; le giornate recitative realizzate in Paesi CEE, anche se non beneficiari di sovvenzioni, possono essere computati fino al 30% del predetto minimo, previa motivata istanza da esaminarsi in sede di definizione dell'intervento finanziario per l'attivita' in Italia. 3. Al fine di favorire una sempre piu' ampia e qualificata collaborazione con il teatro internazionale ed in particolare con quello europeo, saranno valutate con particolare riguardo le iniziative in coproduzione fra organismi teatrali italiani e stranieri, nonche' l'ospitalita' a qualificati progetti teatrali provenienti dall'estero, con le modalita' di intervento previste in generale dalla presente circolare.