Art. 31.
         Iniziative di collaborazione teatrale con l'estero
                       tournees e coproduzioni
  1. L'intervento finanziario dello Stato  per  la  realizzazione  di
iniziative  all'estero  e'  disciplinato dalla circolare n. 4 dell'11
agosto 1989 (promozione all'estero dello spettacolo italiano)  e  sue
eventuali successive modificazioni.
  2. Ai soli fini del raggiungimento del numero minimo delle giornate
recitative,  possono  essere computati in misura non superiore al 20%
del predetto minimo  le  giornate  recitative  effettuate  all'estero
nell'ambito di tournees sovvenzionate ai sensi del presente articolo;
le  giornate  recitative  realizzate  in  Paesi  CEE,  anche  se  non
beneficiari di sovvenzioni, possono essere computati fino al 30%  del
predetto  minimo,  previa  motivata  istanza da esaminarsi in sede di
definizione dell'intervento finanziario per l'attivita' in Italia.
  3. Al  fine  di  favorire  una  sempre  piu'  ampia  e  qualificata
collaborazione  con  il  teatro  internazionale ed in particolare con
quello  europeo,  saranno  valutate  con  particolare   riguardo   le
iniziative   in   coproduzione  fra  organismi  teatrali  italiani  e
stranieri, nonche'  l'ospitalita'  a  qualificati  progetti  teatrali
provenienti  dall'estero,  con le modalita' di intervento previste in
generale dalla presente circolare.