Art. 34. Requisiti tecnici delle sale teatrali 1. Gli organismi teatrali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 25, 26 e 28 sono tenuti a presentare, unitamente all'istanza di sovvenzione, oltre alla licenza di esercizio una scheda tecnica della sala teatrale nella quale svolgano l'attivita' sovvenzionata, secondo lo schema allegato alla presente circolare. 2. Prima dell'inizio di ogni stagione teatrale, il Ministro con proprio decreto, sentito il parere del comitato tecnico di cui al precedente art. 30 e delle commissioni consultive della prosa, puo' fissare i requisiti minimi necessari per l'accesso delle sale all'intervento finanziario previsto agli articoli di cui al precedente comma.