Art. 34.
                Requisiti tecnici delle sale teatrali
  1. Gli organismi teatrali di cui agli articoli 11, 12, 13, 14,  25,
26   e  28  sono  tenuti  a  presentare,  unitamente  all'istanza  di
sovvenzione, oltre alla licenza di esercizio una scheda tecnica della
sala teatrale nella quale svolgano l'attivita' sovvenzionata, secondo
lo schema allegato alla presente circolare.
  2. Prima dell'inizio di ogni stagione  teatrale,  il  Ministro  con
proprio  decreto,  sentito  il  parere del comitato tecnico di cui al
precedente art. 30 e delle commissioni consultive della  prosa,  puo'
fissare  i  requisiti  minimi  necessari  per  l'accesso  delle  sale
all'intervento  finanziario  previsto  agli  articoli   di   cui   al
precedente comma.