Art. 36.
                          Norme transitorie
  1. Le imprese teatrali che intendono agire con piu' compagnie o che
gestiscono piu' sale devono specificare, all'atto  della  domanda  il
numero delle compagnie o delle sale gestite.
  2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al
personale  artistico  e  tecnico complessivamente impiegato nel corso
della  stagione  e  deve  essere  comprovato  a  mezzo  dei   modelli
E.N.P.A.L.S. 031.
  3.  Le  distinte  di  incasso da esibire al Ministero del turismo e
dello  spettacolo,  a   titolo   di   documentazione   dell'attivita'
recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte
dovute,  devono  risultare  timbrate  e  vistate da competenti organi
della S.I.A.E.
  4. I componenti  dei  complessi  teatrali,  muniti  della  speciale
tessera  rilasciata  dal  Ministero  del  turismo e dello spettacolo,
possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi  sulle  Ferrovie
dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con
il Ministero dei trasporti.
  5.      Appositi      modelli      predisposti      tempestivamente
dall'amministrazione devono essere allegati,  debitamente  compilati,
alla  istanza  di  richiesta degli interventi finanziari, a quella di
liquidazione  dell'acconto  o  anticipazione   nonche',   alla   fine
dell'attivita',  alla  documentazione  consuntiva  necessaria  per la
liquidazione del saldo o dell'intero contributo  o  sovvenzione.  Nei
suddetti  modelli  verranno  indicati  i  dati  artistici e contabili
essenziali per la definizione delle procedure amministrative.
  6. Il  legale  rappresentante  dell'ente,  associazione  o  impresa
beneficiaria   degli   interventi   finanziari   dello   Stato,  deve
sottoscrivere, assumendosene  la  responsabilita'  civile  e  penale,
tutta  la  documentazione  richiesta  dalla  presente  circolare, con
particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi,
ai programmi di attivita' da svolgere e svolti.
  7. Presso il  domicilio  fiscale  dei  soggetti  beneficiari  degli
interventi   finanziari   devono   essere  tenute  le  documentazioni
contabili, costantemente  aggiornate,  a  disposizione  di  eventuali
verifiche  disposte  dall'amministrazione  e  intese ad accertare sia
l'osservanza  delle  norme  che  le  risultanze   di   bilancio   che
condizionano   la   concessione   degli  interventi  a  favore  delle
iniziative teatrali medesime.
  8. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare  per
attivita'   che  si  svolgono  in  un  intero  anno  teatrale  e  che
interessino la competenza di due esercizi finanziari, possono  essere
imputate  per  quote  ai  fondi  di  detti  esercizi  oppure ai fondi
dell'esercizio  nel  quale  e'   stata   effettuata   in   prevalenza
l'attivita' sovvenzionata.
  9.  L'assegnazione  e  la liquidazione degli interventi finanziari,
secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque  sub-
ordinate  alle  disponibilita'  della  quota  del  F.U.S. annualmente
destinata alle attivita' teatrali di prosa.
  10.  La  presente  circolare ha validita' per la stagione 1993-94 e
resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il
31 marzo 1994.
                                                 Il Ministro: BONIVER