Art. 36. Norme transitorie 1. Le imprese teatrali che intendono agire con piu' compagnie o che gestiscono piu' sale devono specificare, all'atto della domanda il numero delle compagnie o delle sale gestite. 2. Il numero delle giornate lavorative va inteso con riferimento al personale artistico e tecnico complessivamente impiegato nel corso della stagione e deve essere comprovato a mezzo dei modelli E.N.P.A.L.S. 031. 3. Le distinte di incasso da esibire al Ministero del turismo e dello spettacolo, a titolo di documentazione dell'attivita' recitativa, oltre che essere in regola con il pagamento delle imposte dovute, devono risultare timbrate e vistate da competenti organi della S.I.A.E. 4. I componenti dei complessi teatrali, muniti della speciale tessera rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, possono beneficiare delle facilitazioni per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato per effetto della convenzione appositamente stipulata con il Ministero dei trasporti. 5. Appositi modelli predisposti tempestivamente dall'amministrazione devono essere allegati, debitamente compilati, alla istanza di richiesta degli interventi finanziari, a quella di liquidazione dell'acconto o anticipazione nonche', alla fine dell'attivita', alla documentazione consuntiva necessaria per la liquidazione del saldo o dell'intero contributo o sovvenzione. Nei suddetti modelli verranno indicati i dati artistici e contabili essenziali per la definizione delle procedure amministrative. 6. Il legale rappresentante dell'ente, associazione o impresa beneficiaria degli interventi finanziari dello Stato, deve sottoscrivere, assumendosene la responsabilita' civile e penale, tutta la documentazione richiesta dalla presente circolare, con particolare riferimento ai bilanci preventivi, ai bilanci consuntivi, ai programmi di attivita' da svolgere e svolti. 7. Presso il domicilio fiscale dei soggetti beneficiari degli interventi finanziari devono essere tenute le documentazioni contabili, costantemente aggiornate, a disposizione di eventuali verifiche disposte dall'amministrazione e intese ad accertare sia l'osservanza delle norme che le risultanze di bilancio che condizionano la concessione degli interventi a favore delle iniziative teatrali medesime. 8. Gli interventi finanziari previsti dalla presente circolare per attivita' che si svolgono in un intero anno teatrale e che interessino la competenza di due esercizi finanziari, possono essere imputate per quote ai fondi di detti esercizi oppure ai fondi dell'esercizio nel quale e' stata effettuata in prevalenza l'attivita' sovvenzionata. 9. L'assegnazione e la liquidazione degli interventi finanziari, secondo i criteri di cui alla presente circolare, sono comunque sub- ordinate alle disponibilita' della quota del F.U.S. annualmente destinata alle attivita' teatrali di prosa. 10. La presente circolare ha validita' per la stagione 1993-94 e resta in vigore per le successive salvo che venga modificata entro il 31 marzo 1994. Il Ministro: BONIVER